Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7726 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7726 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AUTIERO GIORGIO N. IL 05/03/1964
avverso l’ordinanza n. 3539/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 26/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza deliberata in data 26 settembre 2012 il Tribunale di
Sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo, proposto da Giorgio Autiero, avverso
l’ordinanza resa il 7 marzo 2012 dal Magistrato di Sorveglianza di Napoli, che aveva
respinto la sua istanza di liberazione anticipata per il periodo dal 9/6/2010 al
9/12/2011, in ragione del ritenuto sicuro collegamento tra il condannato ed un
gruppo associato di stampo mafioso, costituito dal clan camorristico Mazzarella,

2. Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per
cassazione l’interessato personalmente, chiedendone l’annullamento per non avere
il Tribunale considerato che il suo comportamento nel corso dell’espiazione della
pena detentiva era stato ineccepibile, contraddistinto dallo studio, dall’impegno
lavorativo e dal pieno rispetto del personale di polizia penitenziaria; ha quindi
decisamente contestato quanto rilevato dal Magistrato e dal Tribunale di
Sorveglianza.

Considerato in diritto

Il ricorso deduce motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e deve essere
dichiarato inammissibile.
1.Va premesso che la liberazione anticipata costituisce istituto concedibile
soltanto a fronte della mancanza di elementi indicativi della sussistenza di
collegamenti attuali dell’istante con la criminalità organizzata.
1.1 Tale situazione è stata valutata nel provvedimento impugnato in assenza
di violazioni di legge, ovvero di manifeste illogicità argomentative, laddove ha
valorizzato quanto emerso dall’episodio delittuoso di tentata estorsione, aggravata
ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152/91 e da relazione della Questura di Napoli, attestanti
gli attuali collegamenti tra il condannato ed il gruppo criminale, denominato “clan
Mazzarella”.
1.2 Per contro, il gravame illustra argomenti diretti a contrastare il merito
della decisione ed a rappresentare la condotta regolare, mantenuta durante il
periodo di carcerazione, di cui ha testualmente chiesto un nuovo esame e la
rivalutazione per poterne conseguire esiti favorevoli alla sua posizione. In tal modo
ha però sollecitato un’operazione di apprezzamento di dati fattuali che è inibita al
giudice di legittimità, chiamato soltanto a verificare la corretta applicazione delle
norme di legge sostanziali e processuali e la tenuta logica dell’apparato
giustificativo dei provvedimenti giudiziari, requisiti riscontrabili nel provvedimento
impugnato.

1

attivo in S. Giovanni a Teduccio.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; ne segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che si
reputa congruo determinare in C 1.000,00.

P. Q. M.

spese processuali e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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