Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7724 del 11/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7724 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

Data Udienza: 11/12/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERTUZZI MARCELLO N. IL 09/10/1970
avverso la sentenza n. 3227/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/04/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. iblbuto Oh i at.0
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza del 13.4.2015 la Corte di appello di Milano – a

seguito di gravame interposto dall’imputato BERTUZZI Marcello avverso
la sentenza emessa in data 1.3.2012 dal GRP del Tribunale di Busto
Arsizio – in parziale riforma di detta decisione, ha ritenuto la

Tribunale i/vi data 3.6.2008, applicando il relativo aumento di pena,
confermando nel resto la sentenza impugnata che aveva riconosciuto
l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 372 cod. pen. in relazione
alla falsità di dichiarazioni rese quale testimone assistito nel
procedimento a carico del coimputato FRATI Luigino.
2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a

mezzo del difensore, deducendo violazione degli artt. 415bis cod. proc.
pen. e 372 cod. pen. e vizio della motivazione. In particolare:
1.

In relazione al rigetto della istanza di annullamento della

ordinanza emessa dal G.I.P. in data 26.11.2009 con riferimento alla
omessa notifica dell’avviso ex art. 415bis cod. proc. pen. al difensore di
fiducia che assisteva l’imputato al momento in cui le dichiarazioni
incriminate sono state rese
2.

In relazione alla inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali del

4.2.2007, posto che la loro legittimità non può essere desunta dal fatto
che l’ufficio del P.M. abbia adottato apparecchiature prese a nolo.
3.

In relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente

ai sensi dell’art. 197bis cod. proc. pen., illogicamente affermata laddove
non si considera che il BERTUZZI s nel corso dell’interrogatorio in data
1.12.2007 dinanzi al P.M. si era avvalso della facoltà di non rispondere
/
con riferimento alla posizione del FRATI ed in generale su quella di terze
persone, cosicchè lo stesso avrebbe dovuto poter esercitare il proprio
diritto al silenzio ed avvalersi della facoltà di non rispondere anche nel
corso dell’istruttoria dibattimentale del procedimento a carico del FRATI,
almeno in relazione al coinvolgimento di quest’ultimo.

1

continuazione con i fatti oggetto della sentenza GIP presso lo stesso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2.

Il primo motivo è manifestamente infondato, non potendosi considerare
difensore di fiducia dell’imputato quello che lo assisteva nell’ambito del
diverso procedimento nel corso del quale è stata tenuta la condotta

3.

Il secondo motivo è generico rispetto alla articolata risposta data dalla
Corte di merito in ordink alla strutturale necessità indicata dal P.M. nel
disporre le intercettazioni ambientali.

4. li terzo motivo è generico – quando non manifestamente infondato rispetto alla risposta data dalla Corte di merito in ordine alla analoga
doglianza mossa in appello che – in conformità al disposto dell’art.
197bis comma 4 cod. pen. –

ha escluso la inutilizzabilità delle

dichiarazioni incriminate, sul rilievo che il BERTUZZI non aveva negato
le proprie responsabilità, limitandosi ad avvalersi della facoltà di non
rispondere in relazione alla posizione del FRATI.
5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 11.12.2015

delittuosa e per la quale si è successivamente proceduto.

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