Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7722 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7722 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PILLONI JOIAHAN MASSIMILIANO N. IL 07/11/1968
avverso la sentenza n. 2474/2012 TRIBUNALE di BARI, del
24/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bari, ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., ritenuta la recidiva contestata, applicava la pena di anni uno di reclusione ad
Jonathan Massimiliano Pilloni in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159
del 2011.

2.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando la

violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica, alla

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in
virtù del quale l’imputato ed

il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione

giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione
fra le stesse, sull’entità della pena ed eventualmente sulla concessione della sospensione
condizionale della pena. Il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei
menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver
accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste
dall’art. 129 cod. proc. pen..
Tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in
quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e
che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il
ricorso per cassazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro millecinquecento, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso, il 12 novembre 2013.

congruità della pena.

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