Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7721 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7721 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Mucci Andrea, nato a Marliana (PT), il 22/04/1955;
avverso la sentenza della quarta sezione penale della Corte d’Appello di Milano
n.3896/2015 del 19/05/2015;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Oscar Cedrangolo,
che ha concluso per l’inammmissiiblità del ricorso.

ha pronunciato la seguente sentenza.I

Data Udienza: 25/11/2015

2

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza della Corte d’Appello di Milano n.3896/2015 del 19/05/2015, emessa nel
procedimento n.4973/203 Reg.Ge.App., ha confermato la sentenza n.7718/2012 con la quale il
Tribunale di Milano aveva condannato Mucci Andrea ex artt.646 e 61 n.11 cod.pen. (capo A

2. Mucci Andrea ha presentato ricorso personalmente avverso la sentenza dell’a Corte
d’appello di Milano lamentando: a) la mancata applicazione della causa di esclusione della
punibilità per particolare tenuità del fatto (l’art.131-bis cod.pen. è stato introdotto prima della
dtisione impugnata); b) l’erronea applicazione dell’art.380 cod.pen.(capo ‘b’ delle imputazioni,
punti secondo e terzo dell’impugnazione in appello) costituendo il reato ex art.380 cod.pen. un
reato proprio e non essendo egli avvocato cassazionista; c) mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.
3.1.

Il ricorrente non adduce che il suo difensore abbia chiesto alla Corte d’appello

l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto, né dalla sentenza risulta che
questo sia avvenuto. La particolare tenuità del fatto non ha la natura di causa di giustificazione
che il giudice sia tenuto a applicare quando ne ricorrono i presupposti, ma trattasi dell’esito di
una valutazione del fatto che rientra nell’area di apprezzamento discrezionale del giudice.
3.2. Nel dolersi dellla applicazione dell’art.380 cod.pen., il ricorrente richiama dei
punti del suo atto di appello (presumibilmente per indicare che la questione fu già posta alla
Corte d’appello), che però non allega al ricorso in esame e che non risultano fra i motivi di
appello, pur analiticamente richiamati nella sentenza in esame.
3.3.

Il terzo motivo di ricorso è esposto in termini – ora generici ora ellittici – che,

comunque, entrano direttamente nel merito della ricostruzione dei fatti senza, peraltro,
esplicitare specifiche censure alla motivazione della sentenza nei termini di quella “mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione” che pure viene indicata come motivo
di ricorso.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25/11/2015.

dell’e imputazioni) e 81, comma 2, e 380 cod.pen. (capo B dellle imputazioni).

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