Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7721 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7721 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PARISI MICHELE N. IL 10/05/1973
avverso la sentenza n. 2901/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
31/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava la
decisione di primo grado con la quale Michele Parisi veniva condannato, con la recidiva,
alla pena di anni uno. Mesi uno e giorni dieci di reclusione in relazione al reato di cui
all’art. 9, comma 2, legge n.1423 del 1956 per avere violato la prescrizione imposta
avendo detenuto nove telefoni cellulari presso la propria abitazione.
Riteneva, in specie, infondato il rilievo in ordine alla insussistenza della violazione

2.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,

denunciando la violazione di legge ribadendo il rilievo in ordine alla insussistenza della
violazione trattandosi nella specie di mera detenzione dei telefoni cellulari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente si sostanziano in censure di fatto e nella mera
riproposizione dei rilievi dedotti con l’atto di appello sui quali la Corte territoriale ha
motivato compiutamente dando atto che la specifica prescrizione dispone il divieto di
detenzione e porto degli apparecchi cellulari.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 12 novembre 2013.

della prescrizione che vieta la detenzione ed il porto dei telefoni e non la mera detenzione.

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