Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7720 del 12/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7720 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MESTIRI SABER N. IL 09/11/1982
avverso l’ordinanza n. 90/2012 TRIB.SEZ.DIST. di MAZARA DEL
VALLO, del 31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 31 gennaio 2013 il Tribunale di Marsala, sezione
distaccata di Mazara del Vallo, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, su
istanza del locale Procuratore della Repubblica revocava nei confronti di Saber
Mestiri il beneficio della sospensione condizionale della pena, concessagli con la
sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 21/12/2009, irrevocabile
1’8/3/2010, rilevando che nel quinquennio successivo lo stesso aveva riportato altra

delle parti del 10/11/2011, irrevocabile il 4/7/2012, per un fatto di reato commesso
il 15/9/2011.
2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato a mezzo del difensore, chiedendone l’annullamento per erronea
applicazione della legge penale, in quanto il Tribunale non aveva considerato che la
sentenza successiva a quella che aveva concesso il beneficio revocato era
rappresentata da pronuncia di patteggiamento, non contenente, per sua natura, un
accertamento di responsabilità circa la commissione di un delitto, quindi inidonea a
fungere da legittima causa di revoca del beneficio.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.11 provvedimento impugnato, adeguatamente e logicamente motivato,
resiste alle censure formulate in modo generico col ricorso, ove si consideri che il
giudice dell’esecuzione ha rilevato che il Mestiri nel quinquennio successivo al
passaggio in giudicato della sentenza che gli aveva concesso la sospensione
condizionale della pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 2.000,00
di multa, aveva commesso ulteriore delitto non colposo e della stessa indole, per il
quale gli era stata inflitta pena detentiva. In tal modo ha dato atto della sussistenza
delle condizioni previste dall’art. 168 cod. pen., comma 1, n. 1 per procedere alla
disposta revoca.
1.1 n ricorrente oppone alla decisione obiezione palesemente priva di
fondamento giuridico: non contesta, infatti, la ricorrenza dei presupposti di fatto
per procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena, ma si limita a
sostenere che la sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti non
potrebbe costituire idonea causa di revoca del beneficio già concesso.
1.2 Quanto alla natura di tale provvedimento giudiziale, sebbene un
orientamento interpretativo, sostenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, n. 11
dell’8/5/1996, Da Leo, rv. 204826, si fosse espresso nel senso sostenuto d
1

condanna per delitto non colposo, giusta sentenza di applicazione pena a richiesta

ricorrente, lo stesso risulta da tempo superato per effetto della successiva
pronuncia delle stesse Sezioni Unite n. 17781 del 29/11/2005, Diop, rv. 233518
(conformi S.U., n. 17782 del 29/11/2005, Duduman, non massimata, nonché Sez.
1, n. 42411 del 19/10/2007, Coltri, rv. 237970; sez. 4, n. 2987 del 22/11/2007,
P.G. in proc. Bada, rv. 238667), secondo la quale “La sentenza di patteggiamento,
in ragione dell’equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, in mancanza
di un’espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma

pena precedentemente concessa”.
1.3 La tesi del ricorrente pretende che soltanto la sentenza di condanna, resa
nel giudizio dibattimentale o nel giudizio abbreviato, possa esplicare la funzione di
presupposto per l’adozione del provvedimento di revoca, trascura il disposto
dell’art. 445 cod. proc. pen., comma 2 ultima parte, il quale stabilisce che “salve
diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di
condanna”: è quindi il legislatore a stabilire in via generalizzata una parificazione
dei due tipi di pronuncia, salvo che non intervenga una disposizione specifica a
stabilire diversamente, che non è rinvenibile nel corpo delle disposizioni dell’art.
168 cod. pen..
Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, per
i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione, di una somma in favore
della Cassa delle Ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si
reputa equo determinare in euro 1.000,00.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

dell’art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA