Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 772 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 772 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCARPA FABIO N. IL 20/06/1963
avverso la sentenza n. 228/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
18/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

e

t )11,Q/titoli

d A i nX7

Data Udienza: 26/11/2014

c.c.: 26-11-14

FATTO E DIRITTO
1 .-. Scarpa Fabio ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo vizio di motivazione in punto di affermazione della sua
responsabilità per il reato a lui ascritto.
2 .-. Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su doglianze non consentite in
sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla
valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di
merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità
quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel
caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni
difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame
completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo
censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 26-11-14.

R.G. 13340-14

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