Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7719 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7719 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Buccino Antonio, nato a Paduli il 7/06/1954;
avverso la sentenza della seconda sezione penale della Corte d’Appello di
Napoli n.5028/2014 del 4/08/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale
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Oscar Cedrangolo, che ha concluso per -ho -cenci-uso per k’tnanzmrin$ssitrtIn senza

eeo.

rinvio per prescrizione

Ipa pronunciato la seguente sentenzai

Data Udienza: 25/11/2015

2

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Buccino Antonio è stato condannato nel primo grado di giudizio per
ricettazione (art.648 cod.pen., capo A delle imputazioni) e falsità in scrittura
privata (art.485 cod.pen., capo B delle imputazioni). La Corte di Appetito di
Napoli ha dichiarato prescritto il reato del quale al capo B delle imputazioni e

Nel ricorso presentato personalmente, Buccino Antonio chiede che la
sentenza n.5028/2014 del 4/08/2014 emessa dalla seconda sezione della Corte
di Appello di Napoli nei suoi confronti sia annullata, con o senza rinvio, perchè
emessa in violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) e lett.e), cod. proc.pen.: a)
per non avere dichiarato la prescrizione anche del reato a lui ascritto nel capo A
delle imputazioni; b) perché la motivazione non renderebbe intelllegibile il
ragionamento che ha condotto la Corte di Appello a ritenerlo colpevole.

2. Vale esaminare preliminarmente il secondo dei suindicati motivi di ricorso.
Il ragionamento sulla base del quale la Corte di Appello ha confermato (con
sentenza che segue a precedente sentenza di Corte di Appello confermativa della
condanna ma annullata dalla Corte di Cassazione per vizi procedurali) la
sentenza di primo grado quanto al riconoscimento della responsabilità
dell’imputato per il reato ascrittogli nel capo A (risultando, invece, prescritto
quello – al primo strettamente connesso – del capo B) è il seguente. L’assegno
indicato nelle imputazioni, inviato dal mittente a un avvocato di Bergamo risulta
incassato – dopo essere stato alterato nella indicazione del beneficiario e
dell’importo – dalla società della quale Buccino era socio accomandatario (quindi
amministratore ex art.2318 cod.civ.) e versato sul conto corrente della stessa;
Buccino non ha fornito giustificazione di tale operazione, adducendo – ma non
dimostrando – di essere in quel periodo detenuto. Il ricorrente (qualificandosi
accomandante e non accomandatario, quale – invece – risulta essere) oppone
che altri diversi da lui (che non indica) avrebbero potuto incassare l’assegno non
essendo peraltro egli l’unico socio della società. Per questa via, il ricorso entra
nel merito del ragionamento della Corte che si presenta comunque esente da
incoerenze e vizi logici, sicchè risulta infondato.

3. Quanto alla prescrizione del reato descritto nel capo A delle imputazioni,
deve rilevarsi che sia il capo B sia il capo A delle imputazioni riguardano “fatti
accertati (..) in data antecedente e prossima al 17/2/2002”

commessi

ridotto la pena per l’altro reato.

3
anteriomente alla modifica (avvenuta nel 2005) della normativa

sulla

prescrizione. Ma diversa è la entità delle loro pene massime – con quel che ne
deriva quanto al termine di prescrizione – e, per quanto riguarda, il reato del
quale al capo A il limite massimo della pena, da valutare ex art.157, comma 1,
cod.pen. (più favorevole del testo previgente al 2005) è di otto anni. Nel caso in
esame è stata contestata e riconosciuta anche la recidiva reiterata specifica e

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1

infraquinquennale (art.99, comma 4, cod.pen.). Infatti, la sentenza del Giudice
di primo grado, confermata dalla Corte di Appello si è così espressa circa la
raquinquennale:

“la negativa

personalità dell’imputato, come da certificato penale, osta allla concessione delle
attenuanti generiche, favorendo il riconoscimento della contestata recidiva, per
la quale, tuttavia, non si ritiene di operare aumenti, trattandosi di ipotesi non
obbligatoria ex art.99 co.4 c.p.”.
La recidiva (della quale si doveva tenere conto – ai fini della determinazione
del tempo necessario a prescrivere – anche prima della riforma della prescrizione
c/c~0 ,442,
del 2005), ritenuta dal giudice di merito e applicata per escludere là ■rdelle
circostanze attenuanti generiche a seguito del giudizio di comparazione in quanto
circostanza aggravante ad effetto speciale, rileva ai fini della prescrizione – anche
nel caso in cui non si sia proceduto in sentenza al relativo aumento di pena
(Cass.pen.: Sez.6, n.39849 del 16/09/2015, Rv.264483;

Sez.2, n.35805 del

18/06/2013, Rv.257298). Pertanto, ex artt.160, comma 3, e 161 cod. proc.pen.
il termine di otto anni va aumentato di 2/3, ossia di 5 anni e 4 mesi, cosi
elevandosi a 13 anni e 4 mesi. Computato dal 17/02/2002, tale periodo è
decorso – non risultando ostare cause sospensive della prescrizione – il
17/06/2015. Ne deriva che la Corte d’Appello non poteva dichiarare la
prescrizione del reato, ma che la stessa deve essere rilevata in questa sede.
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P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di
ricettazione (capo A), perché estinto per prescrizione, ferme restando le
statuizioni civili.

Così deciso in Roma, il 25/11/2015.

contestata recidiva reiterata, specifica e

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