Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7719 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7719 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OKEBANU JAMES N. IL 13/08/1974
avverso l’ordinanza n. 268/2012 TRIBUNALE di TREVISO, del
20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza emessa in data 20 dicembre 2012 il Tribunale di Treviso,
pronunciando quale giudice dell’esecuzione, rigettava per mancanza dei presupposti
di legge l’istanza, proposta da James Okebanu, diretta ad ottenere l’applicazione
della continuazione in sede esecutiva tra i reati giudicati con le sentenze di
condanna indicate nella richiesta.
2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile.
1.11 ricorrente si è limitato a far pervenire tramite la direzione della Casa
circondariale ove è ristretto in espiazione di pena la dichiarazione di impugnazione,
riservando ad un atto separato a firma del difensore la formulazione dei relativi
motivi, senza che però ciò sia avvenuto.
La totale carenza delle ragioni in fatto o in diritto per le quali si è proposto il
ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato rende inammissibile
l’impugnazione ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1 lett. c). Ne discende
la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei
profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma
C).—..
che si stima equa di euro11.0u0,00(in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euroj1.01 sii al a Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

l’interessato personalmente, chiedendone l’annullamento.

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