Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7718 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7718 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Akhay Mourad, nato in Marocco il 13/12/1980,
avverso la sentenza della seconda sezione penale della Corte d’Appello di Firenze
n.981/2015 del 12/03/2015;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Oscar Cedrangolo,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

pa pronunciato ia seguente sente-n151

Data Udienza: 25/11/2015

2

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza della seconda sezione penale della Corte d’Appello di Firenze n.981/2015
emessa il 12/03/2015 ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Firenze aveva ritenuto Akhay Mourad responsabile di vo-fu: reati ex

2. Nel ricorso presentato personalmente avverso la predetta sentenza Akhay Mourad
lamenta: a) la contraddittorietà e manifesta illogicità dellla motivazione relativa alla sua
responsabilità per i reati ascrittigli; b) l’erronea applicazione dell’art.4 L.n.146/2006
(aggravante della transanazionalità). A sostegno dei suoi motivi, assume che non sarebbe
provato che, nel caso oggetto della sentenza, la droga sequestrata a Garcia Sanchez Roccio,
che la trasportava dalla Spagna, fosse a lui destinata e che esistesse in Spagna un gruppo
organizzato per lo smercio della di sostanza stupefacente.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. Nei passaggi della motivazione dellla sentenza di primo grado, che nel seguito si
menzionano e che sono espressamente richiamati nella sentenza di appello i si espone che
Akhay Mourad ha ammesso di avere ceduto sostanza stupefacente a Nuzzo Gino (sebbene in
misura inferiore a quella indicata nel capo A delle imputazioni.) e sono richiamate le molteplici
telefonate (delle quali viene riassunto e criticamente valutato il contenuto) preliminari
all’incontro in Italia con Garcia Sanchez, fino a che la donna non fu arrestata in flagrante
detenzione di quasi 10 chili di hashish, nonché quelle fra Akhay e gli acquirenti della droga
indicati nei capi D e E delle imputazioni. La Corte d’Appello ha anche indicato le sommarie
informazioni testimoniali e i sequestri che corroborano la valutazione dei contenuti delle
predette telefonate. Ha inoltre sviluppato idonee argomentazioni a confutazione degli assunti
difensivi di Akahy. Il ricorso di Akhay – per un verso – entra nel merito della ricostruzione dei
fatti ma manca – per altro verso – di indicare quali sarebbero le contraddizioni e/o gli errori
logici che dovrebbero condurre all’annullamento della sentenza. Risulta, pertanto,
manifestamente infondato.
3.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. Il gruppo criminale organizzato è
un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall’associazione a
delinquere ex art.416 cod.pen. (che richiede un’articolata organizzazione strutturale, seppure

ih forma elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e
la pianificazione di una serie indeterminata di reati) perchè può trattarsi di un insieme di
persone legate da rapporti stabili impegnato in attività illecite in più di uno Stato, con una
organizzazione anche minimale e priva di una formale definizione di ruoli, sebbene non

artt.110 cod.pen. e 73 d.P.R. n.309/1990, riuniti sotto il vincolo dellla continuazione.

3
occasionale o estemporanea (Cass.pen., Sez.U., n.18374 del 31/1/2013, Rv.255034; Sez.5,
n.500 del 06/11/2014, dep.2015, Rv.262217; Sez.3, n.2458 del 02/12/2014, dep.2015,
Rv.61958; Sez.6, n.31972 del 02/07/2013, Rv.255887; Sez.6, n.7470 del 21/01/2009;
Rv.243038). La sentenza della Corte d’appelli° analizza diffusamente i contenuti dellle
conversazioni interettate dalle quali si desume una molteplicità di contatti fra più soggetti (ne
individua e menziona nominativamente 6, mentre altri soggetti sono rimasti non identificati)
per il trasporto (oggetto del capo B dellle imputazioni), in diverse occasioni, di droga dalla

palesare la configurabilità di un gruppo di persone che hanno organizzato le loro attività al fine
di violare la normativa sugli stupefacenti.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25/11/2015.

Spagna all’Italia, con rilevazione degli spostamenti e sequestri effettuati dalla P.G., così da

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