Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7717 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7717 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bottini Sergio Carlo, nato a Cuggiono (MI), il 14/04/1965
contro la sentenza n.2576/2015 Reg.Sent. emessa

ii1/04p01g
4
penale della Corte d’Appello di Milano , nel proc. n.2508/20 4 R.G. App.

dalla quinta sezione

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Oscar Cedrangolo,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv.to Fabio Gualdi del Foro di Como, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 25/11/2015

2

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Bottini Sergio è stato condannato del G.V.p. del Tribunale di Milano per illecita
detenzione di stupefacenti ex art.73, comma

5,

d.P.R. n.309/1990. In parziale riforma della

decisione di primo grado, la sentenza n.2576/2015 Reg.Sent. della Corte d’Appello di Milano,
emessa l’1/04/201; nel proc..2508/204 R.G. App., ha riderminato la pena inflitta a Bottini

2. Nel ricorso presentato personalmente, Bottini Sergio Carlo chiede l’annnulamento della
predetta sentenza per violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) e lett.e), cod.proc.pen., per
erronea applicazione della legge e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione, in relazione: a) alla eccessività della pena inflitta a causa della mancata
applicazione dell’art.62-bis cod.pen.; b) agli artt.262 e 316 cod.proc.pen.; c) alla mancata
concessione della sospensione condizionale della pena; d) alla dichiarazione di colpevolezza.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1.

Il riconoscimento delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla

discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura
sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del
reato e alla personalità del reo (Cass.pen.: Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1,
46954 del 04/11/2004, Rv.230591). Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha adeguatamente
esplicitato più criteri di valutazione, aderenti alle specificità del caso concreto, che hanno
condotto a non ravvisare i presupposti per l’applicazione dell’art.62-bis cod.pen.: una
significativa organizzazione dei mezzi approntati per realizzare l’azione delittuosa, i precedenti
penali dell’imputato (fra i quali uno specifico) e la mancanza di resipiscenza manifestata
tramite la sua condotta processuale.
3.2.

La Corte d’Appello ha ricordato in sentenza che all’udienza del 12/06/2013 il

Pubblico Ministero espressamente chiese la conversione del sequestro probatorio in sequestro
conservativo ex art.262, comma i, e 316 cod.proc.pen e ha esplicitato le ragioni – aderenti al
dettato normativo – dell’accoglimento della richiesta: “l’entità della multa, oltre alle spese di
giustizia consigliano il mantenimento della somma in stato di sequestro conservativo”.
3.3. Il ricorrente si duole della mancata concessione della sospensione condizionale
della pena e evidenzia la mancanza di motivazione al riguardo. Quando l’interessato non ne
formuli alcuna richiesta di applicazione, né nell’atto di impugnazione, né in sede di discussione,
il giudice di appello può concedere, ma non è tenuto a concedere, d’ufficio (art.597, comma 5,
cod.proc.pen.) la sospensione condizionale della pena, sicché, in questi casi, il mancato
riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di

Sergio Carlo confermando, nel resto, la sentenza del primo giudice.

3
motivazione (Cass.pen., Sez.4, n.43113 del 18/09/2012, Rv.253641). L’obbligo di motivare il
diniego sorge quando l’imputato abbia chiesto con specifico motivo d’appello, o almeno in sede
di conclusioni (anche in via subordinata) la concessione della sospensione condizionale della
pena: se il giudice, trascurando la richiesta, omette qualsiasi considerazione sul punto, la
sentenza impugnata deve essere annullata per difetto di motivazione con rinvio, involgendo la
questione valutazioni di merito non surrogabili in sede di legittimità (Cass.pen., Sez.6, n.26539
del 09/06/2015, Rv.263917; Sez.6, n.30201 del 27/06/2011, Rv.256560). Posto questo, deve

riconoscimento della sospensione condizionale della pena” da parte del giudice di primo grado,
ma, né nella sentenza di appello né in quella di primo grado (alla motivazione della quale
quella di appello rinvia per relationem riguardo alle questioni non espressamente trattate), si
trova una motivazione espressa sul punto. Tuttavia nella sentenza di primo grado, nella parte
relatij relativa alla determinazione della pena, si evidenziano “i precedenti penali anche
Specifici dell’imputato”. Questo significa che il ricorrente ha già riportato una precedente
condanna a pena detentiva per delitto, sicché non potrebbe comunque beneficiare della
sospensione condizionale neanche ex art.164, ultimo comma, cod.pen. e neppure tenendo
conto della sentenza n.95/1976 della Corte costituzionale, poiché è stata irrogata una pena di hiuk,
tywyto,2,101teA p sicché sommata alle_precedente non potrebbe che superare i due anni. Ne deriva
che non sussisteva l’obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena
giacchè della sospensione condizionale mancavano i presupposti di legge (Cass.pen., Sez.6,
n.20383 del 21/04/2009, Rv.243841).
3.4.

Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché le argomentazioni a suo

sostegno risultano del tutto aspecifiche, risolvendosi in una generica dissertazione sul tema i
senza alcun riferimento alle questioni pertineti alla fattispecie concreta in esame.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25/11/2015.

registrarsi che nella sentenza impugnata si richiama (pag.5) fra i motivi di appello “i/ mancato

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