Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7717 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7717 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOSACCO MAURO N. IL 03/06/1985
avverso la sentenza n. 3942/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
14/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, in parziale riforma
della sentenza di primo grado, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ritenute
equivalenti alla recidiva, rideterminava in mesi otto di reclusione la pena inflitta a Mauro
Losacco in relazione alla violazione di cui all’art. 9, comma 2, legge 1423 del 1956.
Ad avviso della Corte territoriale doveva ritenersi infondata la doglianza
dell’appellante in ordine alla esclusione della recidiva in ragione della estinzione dei reati a
seguito del positivo esito dell’affidamento in prova al servizio sociale, tenuto conto delle

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che
denuncia la violazione di legge con riferimento alla ritenuta recidiva alla luce dell’effetto
estintivo di tutti i reati a seguito dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio
sociale che, pertanto, non sono valutabili ai fini della recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate, atteso che, come risulta
in atti, il ricorrente è gravato anche da ulteriori condanne oltre quelle le cui pene sono
state espiate in regime alternativo di affidamento in prova al servizio sociale ed, in specie,
quelle con pena condizionalmente sospesa.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 12 novembre 2013.

altre condanne dalle quali l’imputato risulta gravato.

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