Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7716 del 12/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7716 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: BONI MONICA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANTONOV ROMAN N. IL 16/05/1973
avverso l’ordinanza n. 4215/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 21/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Data Udienza: 12/11/2013
Ritenuto in fatto
1.Con decreto reso il 26 luglio 2012 il Magistrato di Sorveglianza di Napoli
dichiarava inammissibile l’istanza proposta da Roman Antonov in quanto era ancora
pendente analoga richiesta innanzi al Magistrato di Sorveglianza competente per
territorio.
2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato personalmente, chiedendone l’annullamento per totale carenza di
Considerato in diritto
L’impugnazione è inammissibile.
1.11 ricorrente si duole della incomprensibilità della motivazione posta a
fondamento della decisione di inammissibilità della sua istanza. In realtà, per
quanto redatto su modulo prestampato, completato con una frase manoscritta, il
decreto impugnato esterna le ragioni della decisione, dipendente dal fatto che
identica istanza a quella rivolta a quel giudice era stata avanzata al Magistrato di
Sorveglianza competente per territorio rispetto al luogo, Viterbo, ove era in
esecuzione la pena in danno dell’Antonov, per cui sino alla pronuncia di
quell’autorità non avrebbe potuto essere ripresentata la medesima richiesta.
1.1 Pertanto, pur nella sintesi della sua formulazione, il decreto impugnato
risulta adeguatamente e congruamente motivato sulla base di dati di fatto
comprensibili e dipendenti dalle scelte processuali del ricorrente, il quale non ha
mosso alcuna censura per contrastare l’assunto del Magistrato di Sorveglianza.
L’impugnazione risulta dunque aspecifica e manifestamente infondata e quindi
inammissibile; ne discende la condanna del proponente al pagamento delle spese
processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione
di tale tenore, della somma che si stima equa di euro 1.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.
motivazione in quanto corredato da una frase non decifrabile.