Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7714 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7714 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RECCIA ANTONIO N. IL 23/04/1955
avverso l’ordinanza n. 5260/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 11/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto

1.Con decreto reso 1’11 gennaio 2013 il Tribunale di Sorveglianza di Roma
rigettava l’istanza proposta da Antonio Reccia, diretta ad ottenere il differimento
della esecuzione della pena per ragioni di salute, in quanto le patologie dalle quali
era affetto potevano essere trattate in ambito intramurario, cosa non ancora
verificatasi per il rifiuto immotivato del condannato di sottoporsi ai trattamenti
necessari.

l’interessato personalmente, chiedendone l’annullamento.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile.
1.11 ricorrente si è limitato a far pervenire tramite la direzione della Casa
circondariale ove è ristretto in espiazione di pena la dichiarazione di impugnazione,
riservando ad un atto separato la formulazione dei relativi motivi, senza che però
ciò sia avvenuto.
La totale carenza delle ragioni in fatto o in diritto per le quali si è proposto il
ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato rende inammissibile
l’impugnazione ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.. Ne discende la condanna del
proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa

e

insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima
equa di euro00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condann
ricorrente al pagamento delle
az
spese processuali e della somma di euro SSS 00 Ila Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione

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