Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7713 del 12/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7713 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPINELLI GUERINO N. IL 07/01/1966
avverso la sentenza n. 1724/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 30/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
DEPos r -r-ArA
IN CANC
EL.LERIA
1 8 FEB 2014
Il
Funziongdo Giudiziario
Mich
Ro, 00
Data Udienza: 12/11/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila confermava la
sentenza di primo grado con la quale Guerino Spinelli veniva condannato alla pena di anni
uno e mesi tre di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 9, comma 2, legge 1423 del
1956 relativamente alla violazione dell’orario di rientro presso la propria abitazione.
Ad avviso della Corte territoriale doveva ritenersi infondata la doglianza
dell’appellante in ordine alla entità della pena inflitta ed al mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dei numerosi e gravi precedenti penali
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la
violazione di legge con riferimento all’art. 133 cod.pen. ed al mancato riconoscimento
della circostanze attenuanti generiche richiamando i principi affermati dalla Corte di
legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente – invero palesemente generiche – sono manifestamente
infondate, atteso che la Corte territoriale ha motivato con argomenti esenti da vizi logici,
valorizzando le numerose precedenti condanne che risultano a carico del ricorrente.
E’ noto che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis
cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con
motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non
sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata,
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori
attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688, 24/09/2008, Caridi, rv.
242419). A detti canoni si è attenuta, all’evidenza, la Corte di merito.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Cos deciso, il 12 novembre 2013.
dell’imputato e della accertata pericolosità.