Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7712 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7712 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONANNO GIUSEPPE N. IL 21/12/1968
avverso la sentenza n. 4970/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo con la sentenza indicata in epigrafe confermava la
decisione di primo grado con la quale Giuseppe Buonanno veniva condannato, ritenuta la
continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi cinque
di arresto ed euro 250 di ammenda per i reati di cui agli artt. 678 e 679 cod. pen. e art.
11 d.lgs n. 313 del 1991.
La responsabilità dell’imputato veniva fondata sulle circostanze di fatto accertate in

2.

Avverso la citata sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione,

personalmente, denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine
alla affermata responsabilità posto che nel giudizio non è emersa la prova a carico del
ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile attesa la palese genericità dei rilievi
mossi.
Il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di
porre il giudice dell’impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del
provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di “motivo” di
impugnazione l’individuazione di questi punti ai quali la censura si riferisce (Sez. 4, n.
25308, 06/04/2004, Maviglia, rv. 228926). Si tratta di un requisito espressione di
un’esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l’onere
di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione,
ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base
delle censure medesime e le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la
decisione, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e
di esercitare il proprio sindacato (Sez. 4, n. 24054, 01/04/2004, Distante, rv. 228586).
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille) alla
cassa delle ammende.

Così deciso, il 12 novembre 2013.

ordine a riferite dai testimoni della p.g. procedente.

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