Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7711 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7711 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Martino Filippo, nato il 3/08/1960 a Castelvetrano,
avverso la sentenza n.4910 del 4/12/2014 emessa dalla prima sezione
penale della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Vito D’Ambrosio, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per essere il
reato estinto per prescrizione ,ferme restando le statuizioni civili
udito il difensore delle parti civili, avv.to Nicolò Clemenza del Foro di Marsala
che si è associato alle richieste del P.G..

1

Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso per cassazione, Martino Filippo chiede che la sentenza n.4910
del 4/12/2014, con la quale la prima sezione penale della Corte di Appello di
Palermo ha confermato la sentenza di condanna nei suoi confronti emessa dal
Tribunale di Marsala-sezione distaccata di Castelvetrano i sia annullata. A
sostegno della sua richiesta adduce quattro motivi di ricorso: a) la violazione

ascritto estinto per prescrizione dopo la sentenza di primo grado e prima della
sentenza della Corte di Appello; b) la mancata acquisizione della sentenza
n.161/2012 del Tribunale civile di Castelvetrano, per dimostrare che le
contestazioni della controparte circa la titolarità del bene oggetto condotta
sarebbero successive alla stessa; c) la violazione dell’art.179 cod.proc.pen. per
omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado; d) la carenza e
illogicità della motivazione circa la sussistenza del reato.
2. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, deve registrarsi che il
ricorrente è imputato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art.392
cod.pen.) per fatti del 4 e del 12 marzo 2007. Pertanto A e y settembre 2014 era I
già maturata la prescrizione di entrambi i reati ex art

6d„ comma 2, cod.pen.,

non risultando cause di sospensione ostative alla prescrizione. Sotto questo
profilo il ricorso va accolto. La dichiarazione di prescrizione del reato – oggetto
del motivo di ricorso proposto come primo e senza alcuna rinuncia alla
prescrizione – ha rilievo assorbente e cooduce alla pronuncia in dispositivo.15 0-Vo”4
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3. Da quanto precede, deriva altresì la condanna alle spese sostenute dalle
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parti civili in questo grado di giudizio, liquidabili nella misura di euro 3600 (1200
per lo studio, 1000 per la fase introduttiva e 1400 per la fase decisionale).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per
prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute in questo grado
dalle parti civili Cirillo Girolamo e Profera Milca, spese che liquida in complessivi
euro 3600,00 oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2015
Il Consigliere estensore

dell’art.157 cod.pen. e 129, 529 e 531 cod.proc.pen. per essersi il reato a lui

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