Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7711 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7711 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARRIER° TEODORO N. IL 12/05/1965
avverso la sentenza n. 1126/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce confermava la
sentenza di primo grado con la quale Teodoro Carriero veniva condannato alla pena di
anni uno e mesi due di reclusione in relazione all’art. 9, comma 2, legge 1423 del 1956,
per avere violato le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale
con obbligo di soggiorno, non essendo stato trovato presso l’abitazione negli orari previsti
e avendo frequentato soggetti pregiudicati.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando la

violazione di legge con riferimento alla configurabilità della fattispecie di cui al comma 2
dell’art. 9 legge n. 1423 del 1956, dovendosi ritenere sussistente al più la violazione del
comma 1 della citata disposizione.
Con il secondo motivo di ricorso denuncia il vizio della motivazione per omessa
valutazione delle deduzioni difensive in particolare con riferimento alla frequentazione con
pregiudicati trattandosi di tre sporadici incontri.
Infine, lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione avuto riguardo alla
determinazione della pena in violazione dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen. ed al
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio quanto meno
di equivalenza sulle aggravati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso . che è orientamento
consolidato quello secondo il quale, a seguito della modifica di cui al d.l. n. 144 del 2005,
l’art. 9, comma 2, legga n. 1423 del 1956 punisce come delitto qualunque tipo di
inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con
obbligo o divieto di soggiorno, distinguendo tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al
primo comma, relativa alla violazione degli obblighi inerenti alla sola sorveglianza speciale
(Sez. 1, n. 8412, 27/01/2009, rv. 242975).
Quanto alla valutazione della accertata frequentazione di soggetti pregiudicati, il
ricorrente muove, all’evidenza, censure di merito finalizzate alla mera rilettura delle
circostanze di fatto compiutamente esaminate dalla Corte territoriale che ha
correttamente ed adeguatamente motivato sul punto.
Sono, altresì, manifestamente infondati, oltre che palesemente generici, i rilievi
relativi alla entità della pena inflitta ed al mancato riconoscimento delle invocate
circostanze attenuanti generiche. Infatti, la Corte di merito ha evidenziato che non
sussistono elementi valorizzabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti richieste,
tenuto conto dei precedenti penali, e che la pena base di un anno di reclusione
corrisponde al minimo edittale che è stata aumentata esclusivamente per la continuazione
di mesi due di reclusione senza tenere conto della recidiva contestata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad

2

2.

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della

Così deciso, il 12 novembre 2013.

ammende.

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