Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7710 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7710 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMATO CARMINE N. IL 22/03/1981
D’AGNESE DANIELE N. IL 29/01/1984
avverso la sentenza n. 4183/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli
confermava la decisione di primo grado con la quale, all’esito del giudizio
abbreviato, il Gup del Tribunale della stessa sede condannava Carmine Amato e
Daniele D’Agnese, con la continuazione, alla pena di anni otto di reclusione, oltre
la multa, per le violazioni in materia di armi specificamente indicate con
l’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 per avere commesso il fatto al

La Corte territoriale riteneva condivisibili le valutazioni del primo giudice,
che richiamava, e sottolineava come la detenzione delle armi non era soltanto
funzionale alla latitanza dei due imputati, ma con tutta evidenza serviva ad
agevolare l’attività del sodalizio del quale i due imputati sono partecipi.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, personalmente, con
separati atti il cui contenuto è del tutto sovrapponibile.
Denunciano il vizio della motivazione in ordine alla configurabilità
dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 atteso che da un lato la Corte
di appello attribuisce alla detenzione delle armi lo scopo di proteggere la
latitanza degli imputati, dall’altro del tutto apoditticamente destina alle stesse
armi lo scopo di perseguire gli interessi del sodalizio camorrista.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
0

Le censure mosse dat ricorrentl, sono, all’evidenza, aspecifiche, e,
comunque, manifestamente infondate, non potendosi individuare alcuna illogicità
o contraddizione nelle argomentazioni – come in premessa sintetizzate – poste a
fondamento dell’affermazione della configurabilità dell’aggravante contestata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ciascuno, ai
sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

2

fine di agevolare l’associazione camorrista denominata clan Amato-Pagano.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille ciascuno in favore
della cassa della ammende.

Così deciso il 12 novembre 2013.

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