Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 771 del 15/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 771 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NOJA GIUSEPPE N. IL 27/12/1949
avverso l’ordinanza n. 101/2013 TRIBUNALE di GENOVA, del
14/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/s~ite le conclusioni del PG Dott. SAAJ re” gF, nmc
c.

it a, ci”; eA70

CZIAL4 41 eta (44.e.,‹47,2

Uditi difensor Avv.; _–

(1.,”14

Data Udienza: 15/11/2013

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 14.03.2013 il Tribunale di Genova, in funzione di giudice
dell’esecuzione, riconosceva in favore dell’istante Giuseppe Noja il vincolo della
continuazione in executivis, ex artt. 81 cpv. Cod. pen. e 671 Cod. proc. pen., tra
tutti i reati di cui agli otto decreti penali di condanna ivi meglio specificati, sul rilievo
trattarsi di reati omogenei commessi a breve distanza di tempo. Tanto ritenuto,
considerato più grave il fatto di cui al decreto penale emesso il 06.08.1991, era

Euro 276,58 di multa.2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto

condannato che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge,
argomentando in sintesi nei seguenti termini : – tutte le condanne erano costituite
da decreti penali; – per i decreti penali non è consentito irrogare pena detentiva;
– era stata irrogata, per le singole violazioni e complessivamente, pena superiore,
per specie e quantità, a quelle irrogate con i decreti penali unificati in continuazione.Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato nei termini di cui alla seguente motivazione. L’impugnata
ordinanza deve invero essere annullata per violazione di legge.2. Deve essere infatti osservato come per ciascuno dei decreti penali, unificati in
continuazione con l’impugnata ordinanza, fosse stata irrogata al Noja pena di specie
pecuniaria, o direttamente o in sostituzione di pena detentiva (come previsto,
peraltro, dall’art. 459 Cod. proc. pen.).- L’art. 671, comma 2, Cod. proc. pen.
prescrive che il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla determinazione della pena
unica, deve determinare la stessa in misura non superiore alla somma di quelle
inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto. Orbene, è del tutto evidente che la
pena detentiva irrogata al Noja dal Tribunale di Genova è di per sé superiore alla
somma delle pene pecuniarie inflitte nei singoli decreti unificati in continuazione,
essendo comunque la pena detentiva edittalmente più grave di quella pecuniaria.Va poi rilevato come sia pacifico che il giudice dell’esecuzione, nel prendere a base
del calcolo della nuova pena unica la pena più grave, deve rispettare tale pena quale
inflitta dal giudice della cognizione, nel caso trattandosi di pena pecuniaria alla quale,
dunque, si sarebbe dovuto poi apportare singoli aumenti della stessa specie
(pecuniaria) per i reati satelliti. In tal senso non è discutibile che debba essere
rispettata dal giudice dell’esecuzione anche la sostituzione della pena disposta dal
giudice della cognizione ex art. 53 L. 689/81, trattandosi di beneficio entrato nel
patrimonio giuridico del condannato non revocato e non obliterabile in suo danno. Va
1

quindi determinata la pena unica complessiva in mesi 3, giorni 10 di reclusione ed

invero solo aggiunto che l’istituto della continuazione costituisce una

fictio juris

sempre declinabile in favore dell’imputato o del condannato, e che mai si può
risolvere in suo danno (quale sarebbe una condanna, per continuazione, a pena
detentiva in luogo di quella pecuniaria irrogata per le singole condanne).3. L’impugnata ordinanza va quindi annullata per violazione di legge
limitatamente alla determinazione della pena, restando incensurata la parte relativa
al riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati considerati. In tal

proc. pen., ai principi di diritto qui affermati.P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia
per nuovo esame al Tribunale di Genova.Così deciso in Roma il 15 Novembre 2013 Il Consigliere estensore

Il Presidente

senso si impone dunque rinvio al giudice a quo il quale si atterrà, ex art. 627 Cod.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA