Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 771 del 10/10/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 771 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CERSOSIMO LEONARDO N. IL 10/07/1957
avverso la sentenza n. 8/2010 TRIBUNALE di SANREMO, del
19/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ac f)’ A Cs E (._.3
che ha concluso per __e \
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Udito, per la nafte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. L.

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Data Udienza: 10/10/2012

RITENUTO IN FATTO

Leonardo CERSOSIMO, tramite il difensore, ricorre avverso la sentenza 19-12-2011 con la
quale il Tribunale di Sanremo aveva dichiarato inammissibile -per omessa impugnazione delle
statuizioni civili- l’appello proposto dal predetto avverso quella del Giudice di pace di Taggia in
data 23-2-2010, che lo aveva dichiarato responsabile del reato di ingiuria in danno di Andrea
Nigro.

274/2000 nella interpretazione datane dalla prevalente giurisprudenza di questa corte secondo
la quale essendo applicabile anche alle sentenze del giudice di pace l’art. 574, comma 4, cod.
proc. pen., l’impugnazione della sentenza di condanna estende i suoi effetti alle statuizioni
civili.
Con un secondo motivo era dedotta mancata assunzione di prova decisiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO
“12440

ilapjleild è fondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, la più recente giurisprudenza
di questa corte è in assoluta prevalenza orientata nel senso che è qualificabile appello
l’impugnazione proposta dall’imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla
sola pena pecuniaria, qualora, anche senza impugnare la condanna al risarcimento del danno,
venga contestato il giudizio di responsabilità (e non solo la specie o entità della pena), in virtù
dell’estensione del disposto di cui all’art. 574, comma 4, cod. proc. pen. – il quale prevede che
l’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna o di assoluzione estende i suoi
effetti alle statuizioni civili dipendenti dal capo o dal punto impugnato- anche al procedimento
davanti al giudice di pace ex art. 2 d.lgs. n. 274 del 2000 (Cass. 32324/2011, 20855/2011,
10344/2010, 9725/2009, 7063/2009, 41816/2009, 23555/2009, 18575/2009, 38733/2008,
9777/2006, 12609/2006, 33545/2006).
Ritenendo di darsi continuità a tale condivisibile indirizzo giurisprudenziale, la declaratoria di
inammissibilità dell’appello pronunciata dal tribunale va annullata, con rinvio al giudice a quo
per la celebrazione del giudizio di secondo grado.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Sanremo per il giudizio di appello.

Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 37 d.lgs.

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