Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7709 del 12/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7709 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IMMOBILE MASSIMO N. IL 17/07/1976
avverso la sentenza n. 3502/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza resa il 19 giugno 2012 la Corte di Appello di Napoli
confermava la pronuncia del 25 gennaio 2012, resa dal Tribunale di Torre
Annunziata, che all’esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato aveva
dichiarato l’imputato Massimo Immobile colpevole del delitto di cui all’art. 9 comma
2 legge n. 1423/56 per avere violato le prescrizioni inerenti la misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune

del pregiudicato Giovanni Buccelli, fatto commesso il 18 gennaio 2012 e, per
l’effetto, l’aveva condannato alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di
reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
personalmente, chiedendone l’annullamento per inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1 lett.
b): il giudice di primo grado aveva ritenuto i precedenti penali ostativi alla
concessione delle circostanze attenuanti generiche/ mentre avrebbe dovuto
estendere la propria analisi anche alle modalità della condotta, che non era
espressiva di un’elevata pericolosità sociale in quanto, come da egli stesso riferito,
si era dovuto recare al di fuori del comune di residenza per raggiungere l’ospedale
di Castellammare di Stabia nella speranza di ricevere quelle cure per i forti dolori
avvertiti alla colonna vertebrale ed alla gamba che non aveva potuto ricevere
all’ospedale di Boscotrecase e si era fatto accompagnare dal Buccelli senza essere a
conoscenza dei suoi precedenti penali.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché fondata su censure non consentite e
manifestamente infondate.
1.11 provvedimento impugnato, adeguatamente e logicamente motivato,
resiste alle critiche genericamente formulate in ricorso, ove si consideri che la Corte
territoriale ha ritenuto di non poter ravvisare alcun elemento positivo di valutazione
per poter concedere le circostanze attenuanti generiche, delle quali l’imputato non
era meritevole per la personalità fortemente negativa e trasgressiva delle
prescrizioni impostegli e per i plurimi precedenti penali, alcuni specifici, che gli
erano valsa la contestazione della recidiva ai sensi dell’art. 99 cod. pen., comma 4..
1.1 In punto di diritto, va ricordato che appartiene all’insegnamento della
giurisprudenza di legittimità l’affermazione, secondo la quale «ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della
1

di residenza, in quanto veniva trovato in comune di Torre Annunziata in compagnia

concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in
considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che
egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con
l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di
preponderante rilievo» (tra le molte pronunce in tal senso si veda Cass., sez. 2, n.
2285 dell’11/10/2004, Alba ed altri, rv. 230691), obbligo di motivazione che deve
ritenersi certamente assolto nel caso in esame.
1.2 Per contro, l’impugnazione richiama elementi di fatto, concernenti le

di prova, sollecitano un apprezzamento su profili della vicenda criminosa non
consentito nel giudizio di legittimità, destinato esclusivamente alla verifica circa la
corretta applicazione delle norme di legge sostanziali e processuali e la tenuta
logica dell’apparato giustificativo dei provvedimenti giudiziari.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa
insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima
equa di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

ragioni della commissione della violazione contestata, che, oltre ad essere sfornite

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA