Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7709 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7709 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MICELLI ANTONIO N. IL 22/04/1922
nei confronti di:
CHIMIENTI ALBERTO N. IL 01/09/1955
avverso la sentenza n. 1124/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 18/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
t <1. w che ha concluso per ja- p Udito, per la parte civile, l'Avv A eio w Uditi difensor Avv. V E rrr mi. . otte,,_ ' «9. Data Udienza: 11/11/2015 Ritenuto in fatto e diritto 1. Micelli Antonio, parte civile costituita nel processo promosso nei confronti di Chimienti Alberto impugna, tramite il difensore munito di procura speciale, la sentenza della Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto- con la quale , ad integrale riforma della sentenza in primo grado emessa dal Tribunale di Taranto, il Chimienti , è stato assolto dalla imputazione di cui all'art. 328 cod.pen., fatto per il quale aveva riportato condanna in primo grado. troverebbe un punto di partenza in una considerazione errata , quella in forza alla quale al Marselli era da ascrivere un ruolo diregenziale all'interno dell'amministrazione comunale di riferimento, in quanto tale chiamato a rendere gli interventi competenti in materia di immissioni e inquinamento acustico. Per contro, il Marselli aveva il diverso ruolo di mero responsabile privo di valenza dirigenziale e con riferimento , peraltro, ad un settore dell'amministrazione con competenze diverse ed estranee si che, in assenza di apposite deleghe conferite Oefl ex art. 109 TUEL, era esclusivamente il Sindaco, e dunque l'imputato, ad essere competente in materia. In ogni caso l'imputato aveva impedito al Marselli , non restituendo la pratica sfociata nella bozza di ordinanza mai sottoscritta di cui alla prima parte di imputazione , l'ulteriore corso dell'azione amministrativa volta a consentire l'intervento sollecitato ( anche) dalla parte civile, bloccandone volutamente l'iter (diretto a rendere misure di contenimento e abbattimento delle immissioni sonorei così come previsto dal'art. 14 delle legge regionale 17/00). Tanto peraltro omettendo di sorvegliare sul regolare funzionamento degli uffici e servizi , obbligo gravante sul Sindaco ex art. 36 L 142/90 , rispetto ad un tema che l'imputato certamente conosceva , così da concretare il rifiuto sanzionato ex art. 328, comma I cod.pen. non restituendo l'ordinanza al Marsella nè la pratica al relativo ufficio di competenza sia per la zonizzazione acustica prevista dalla legge 447/95 sia per le opportune valutazioni e determinazioni finalizzate all'accertamento ed alla contestazione delta sanzioni amministrative di cui all'art. 18 LR 3/02 . Si adduceva , infine, la manifesta illogicità della decisione impugnata anche in ragione della aperta contraddittorietà tra il percorso argomentativo seguito nel pervenire alla assoluzione ed il dato emergente dalle altre ordinanze emesse in materia dai precedenti Sindaci del medesimo comune al verificarsi di analoghe situazioni. 2. Nel ricorso si evidenzia che la valutazione resa dalla Corte distrettuale 3. Con memoria depositata il 26 ottobre l'imputato ha chiesto dichiararsi tardivo il ricorso; in via gradata ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del gravame o comunque procedersi 09.9.4 reiezione dello stesso per infondatezza dei motivi. , 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la rinunzia all'uopo manifestata dal difensore della parte ricorrente con dichiarazione del 24 ottobre 2015, acquista agli atti. Rinunzia che non costituisce motivo di esonero del ricorrente dalla condanna ex art. 616 cod.proc.pen. al pagamento sia delle spese processuali che di una da dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 300 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 novembre 2015 Il Consigliere Estensore erge somma in favore della cassa delle ammende , determinata in via equitativa come

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