Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7708 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7708 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARUSO GIULIO N. IL 26/01/1976
avverso la sentenza n. 2114/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza resa il 12 giugno 2012 la Corte di Appello di Napoli
confermava la pronuncia del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Frattamaggiore, del 6 aprile 2011 che aveva dichiarato l’imputato Giulio Caruso
colpevole del delitto di cui all’art. 9 comma 2 legge n. 1423/56, contestatogli per
avere violato le prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di p.s. con obbligo di soggiorno per essersi recato nel comune di

contestata recidiva, la condannava alla pena di anno uno di reclusione, oltre che al
pagamento delle spese processuali.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a
mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento per omessa e contraddittoria
motivazione in relazione al giudizio di reità: i giudici di appello si erano limitati a
riproporre le argomentazioni presenti nella sentenza di primo grado senza prendere
in considerazione quanto dedotto con l’atto di appello e senza fornire una
approfondita disamina logico-giuridica degli elementi di prova.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché fondata su censure generiche.
1.11 provvedimento impugnato non si è affatto limitato a richiamare le
argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, ma ha preso in esame e
confutato con specifici rilievi critici i motivi articolati con l’atto di appello; ha, infatti,
rilevato che il riconoscimento della persona dell’imputato era stato operato dal
carabiniere Bordone in termini di certezza per avere ben osservato in viso il
conducente del motociclo fermato e non in transito, tanto che mentre si erano
iniziate le operazioni di identificazione del passeggero, detto conducente si era dato
alla fuga e che l’imputato non aveva fornito nemmeno una versione dei fatti in
contrasto con le risultanze processuali.
1.1 In punto di pena, la Corte territoriale ha giustificato il diniego delle
attenuanti generiche in ragione delle modalità della condotta e dell’atteggiamento
tenuto dall’imputato, che non soltanto aveva violato le prescrizioni dell’obbligo di
soggiorno, ma si era anche dato alla fuga dopo essere stato fermato, il che
escludeva lo scarso allarme sociale del fatto e rendeva congrua ed adeguata la
pena irrogata dal Tribunale.
2. La decisione contestata è dunque supportata da motivazione, che è
tutt’altro che apparente o contraddittoria, in quanto, oltre ad essere in sé logica e
coerente, risulta aver preso in considerazione i motivi di appello e giustificato le
1

Frattamaggiore, fatto commesso il 18 marzo 2010 e, per l’effetto, esclusa la

scelte operate in materia di dosimetria della pena alla luce del fatto, della
personalità del loro autore e della sua capacità a delinquere, offrendo puntuale e
ben motivata applicazione dei criteri di valutazione dettati dalle norme di
riferimento.
2.1 Per contro, l’impugnazione soffre della generica formulazione dei suoi
motivi, perché non indica quali elementi di prova a discarico, introdotti dalla difesa,
sarebbero stati ignorati e quale incidenza gli stessi potessero svolgere
nell’escludere la configurazione del delitto contestato o la sua attribuzione

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di
colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, della somma che si stima
equo determinare in euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

all’imputato.

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