Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7707 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7707 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NATOLI VINCENZO N. IL 14/08/1950
avverso l’ordinanza n. 5356/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 12/11/2013

Rilevato in fatto

1. Con ordinanza del 18 dicembre 2012 il Tribunale di Sorveglianza di Torino
rigettava il reclamo proposto dal detenuto Vincenzo Natoli avverso il provvedimento
reso dal Magistrato di Sorveglianza di Cuneo dell’i ottobre 2012, che aveva negato
un permesso premio di dieci giorni in ragione della gravità di reati commessi
dall’istante, della natura della pena in espiazione, della recente revoca della
liberazione condizionale e delle contrarie indicazioni contenute nella relazione di

2.Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo
ricorso per cassazione l’interessato, chiedendone l’annullamento per violazione di
legge, vizio di motivazione ed erronea applicazione del disposto dell’art. 30-ter ord.
pen.: il Tribunale di Sorveglianza non aveva rilevato che la liberazione condizionale
era stata revocata per errore per cinque presunte violazioni, che non erano mai
state in precedenza contestate, senza che fossero state prese in considerazione le
proprie richieste di acquisizione di una relazione del Commissariato Cenisio di
Milano e di esame di tutti i documenti che lo riguardavano, con conseguente
violazione del diritto al contraddittorio. Inoltre, col reclamo non era stata chiesta
alcuna revisione della decisione di revoca della liberazione condizionale, ma soltanto
una rinnovata indagine al fine di meglio valutare i presupposti per la concessione
del permesso premio, era stato dedotto che le presunte violazioni che avevano dato
luogo alla revoca del precedente beneficio erano state fraintese e di aver chiesto di
poter svolgere un lavoro ed il trasferimento in altro carcere per essere più vicino ai
familiari, di avere sempre manifestato rispetto per le istituzioni carcerarie, mentre il
permesso era stato negato soltanto perché detenuto della sezione alta sicurezza,
nonostante avesse già espiato trentun anni di carcerazione e non fosse ricaduto
negli errori del passato.

Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.11 gravame risulta fondato su motivi svincolati dal percorso motivazionale
del provvedimento impugnato, col quale il Tribunale, nel condividere i rilievi
negativi contenuti nell’ordinanza oggetto di reclamo, ha rilevato come con tale
gravame il condannato avesse sviluppato censure che riguardavano l’ordinanza di
revoca del beneficio della liberazione condizionale, di cui aveva contestato la
correttezza e la legittimità mediante argomenti che avrebbero dovuto essere rivolti
direttamente contro tale decisione, assunta dal Tribunale di Sorveglianza di
Bologna, e non contestata con la proposizione di alcuna impugnazione.

I

sintesi.

1.1Pertanto, non può dolersi che dall’intervenuta revoca di quel beneficio il
Magistrato ed il Tribunale di Sorveglianza abbiano tratto elementi negativi di
valutazione, perché gli stessi, unitamente alle informazioni trasmesse nella
relazione di sintesi dagli operatori penitenziari, segnalavano l’inopportunità di
concedere il chiesto permesso premio mentre era in corso la procedura per la
declassificazione dal circuito di appartenenza e la necessità di proseguire
l’osservazione nel corso del trattamento intramurario al fine di potere ritenere
quanto meno attenuata la sua pericolosità sociale.

condannato al permesso premio richiede, sia il requisito della regolare condotta
carceraria, sia quello dell’assenza di pericolosità sociale, che deve essere oggetto di
tanto più approfondita disamina quanto maggiore è la gravità dei reati per i quali
l’istante abbia riportato condanna; a tal fine ed in senso negativo può assegnarsi
rilevanza al comportamento tenuto durante l’esecuzione ed alla mancanza di
elementi indicativi di una rivisitazione critica, da parte del condannato, del suo
pregresso comportamento deviante (Cass. sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, Savio,
rv. 239173; sez. 1, n. 5430 del 25/01/2005, Liso, Rv. 230924; sez. 1, n. 21154 del
13/04/2007, Persichetti, Rv. 236771).
1.3 Nel caso in esame, non soltanto i superiori principi risultano rispettati, ma
non ricorre l’inesistenza o la mera apparenza dell’apparato giustificativo del
provvedimento impugnato, che, pur nella sua formulazione essenziale e sintetica,
presenta argomenti chiari, logici ed aderenti alla fattispecie in esame.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa
insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento a favore della
Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria, che si reputa equo determinare
in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

1.2 Va ricordato che, a norma dell’art. 30-ter ord. pen., l’ammissione del

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