Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7706 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7706 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NOLA
nei confronti di:
BOCCIA CIRO N. IL 09/09/1988
SCARDAMAGLIO SALVATORE N. IL 17/05/1982
avverso la sentenza n. 17946/2010 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di NOLA, del 28/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Gup del Tribunale di Noia, all’esito
dell’udienza preliminare, dichiarava non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 425
cod. proc. pen., nei confronti di Ciro Boccia e di galvatore Scardamaglio in
relazione ai reati rispettivamente ascritti ai predetti. In specie, il Boccia era
imputato in concorso con Magliulo Ignazio, giudicato separatamente, dei reati di
tentato omicidio, rapina aggravata e porto e detenzione illegale di arma ed in

Il giudice, premessa la ricostruzione dell’episodio di rapina commesso in
danno di Abbate Carlo Alberto, poliziotto, e di Mataluni Anna, riteneva che dalle
indagini era emerso che complice del Magliulo nell’azione delittuosa non era
stato il Boccia, bensì, lo Scardamaglio, così come era stato affermato sia dal
Magliulo che dallo stesso Scardamaglio, nonostante quanto riferito dalla persona
offesa Abbate che aveva riconosciuto nel Boccia uno dei rapinatori. Evidenziava,
altresì, che non vi erano ragioni plausibili per le quali il Magliulo e lo
Scardamaglio avrebbero dovuto attribuirsela commissione del fatto; né poteva
ritenersi maggiormente sospettabile dello Scardamaglio, trattandosi di due
soggetti incensurati. Inoltre, non vi era stato alcun contatto il giorno del fatto o
nei giorni successivi tra il Magliulo ed il Boccia che, alla luce dei tabulati telefonici
acquisiti, all’ora della rapina si trovava a casa propria dove era stato contattato
dalla fidanzata.

2.

Avverso detta sentenza ha proposto appello il Procuratore della

repubblica presso il Tribunale di Nola che correttamente è stato qualificato
ricorso per cassazione.
Denuncia la illogicità della motivazione rilevando che il testimone Abbate,
appartenente alla polizia, è stato preciso e circostanziato nel riferire la
ricostruzione del fatto e nella indicazione della identità degli imputati, confortato
dall’esito della individuazione di persona effettuata e da un controllo del Magliulo
insieme al Boccia a bordo di un motociclo. Evidenzia, altresì, che gli imputati
Magliulo e Scardamaglio in sede di interrogatorio, diversamente da quanto
assume il gup, si sono contraddetti reciprocamente sia sulla paternità della
ideazione della rapina, sia sulla dinamica del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Tutte le doglianze del pubblico ministero ricorrente, ad avviso del Collegio, si
sostanziano in censure di fatto volte ad una valutazione alternativa – non
2

concorso con lo Scardamaglio del reato di cui all’art. 369 cod.pen..

I.

consentita nel giudizio di legittimità – rispetto a quella operata dal giudice di
merito che ha esaminato compiutamente le circostanze di fatto acquisite all’esito
delle indagini ed ha dato atto delle ragioni della propria decisione con
motivazione immune dai vizi denunciati, come sinteticamente indicato in
premessa.

P.Q.M.

Così deciso il 12 novembre 2013.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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