Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7705 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7705 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OLARIU BEBE N. IL 11/09/1989
avverso l’ordinanza n. 147/2012 TRIBUNALE di RAVENNA, del
15/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione rigettava la
richiesta avanzata da Olariu Bebe per l’applicazione della continuazione ai sensi
dell’art. 671 cod. proc. pen..
Avverso tale ordinanza il predetto dichiarava di voler proporre ricorso per
cassazione riservando di inoltrare i motivi ma non provvedeva al deposito dei

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. c) e 581, lett. c), cod. proc. pen..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art.
616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 12 novembre 2013.

motivi.

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