Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7704 del 12/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7704 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARDIA FRANCESCO N. IL 01/04/1965
avverso l’ordinanza n. 2570/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 12/11/2013
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Bologna
respingeva il reclamo proposto da Francesco Cardia avverso il provvedimento di
rigetto dell’istanza di liberazione anticipata.
Avverso tale ordinanza il predetto dichiarava di voler proporre ricorso per
cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. c) e 581, lett. c), cod. proc. pen..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art.
616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 12 novembre 2013.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato