Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7700 del 27/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 7700 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ACQUISTO DOMENICO N. IL 19/12/1965
avverso la sentenza n. 1786/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
30/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO
Udito il Procuratore Generale in perspna del Dott. Qnig, l .tiagyilA.Pow1Oul
che ha concluso per ,6 Vst h o(RM U. t.g»0

Udito, per la parl-ile, l’Avv
Udito iedifensorfAvv.

u

,(‘1′{;(,,,wo

L 0 9\ ■

Data Udienza: 27/10/2015

Ritenuto in fatto
1.La Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado i con la quale
Domenico D’Acquisto fu dichiarato responsabile del delitto di cui all’art. 328 c.p. 1 1,
tquale
ama. cAurigconsulente tecnico nominato dal giudice civileYavente ad oggetto opposizione allei esecuzione,
benché più volte sollecitato, non provvedeva a depositare l’elaborato peritale né tantomeno a
esporre le ragioni del ritardo, in tal modo determinando vari rinvii delle udienze fissate per la
trattazione della causa civile e, in particolare, dell’udienza del 24 marzo del 2006, e
successivamente delle udienze del 12 gennaio 2007, del 22 giugno 2007, del 28 febbraio 2008,

revocato il mandato con la nomina di altro consulente.
Per il giudice d’appelloi la sentenza di primo gradóVnonostante i testi richiesti dalla difesa
avessero dichiarato che l’attività del CTU era stata ostacolata dalla condotta dell’Istituto di
credito, convenuto in giudizio, i cui funzionari avevano omesso, benché più volte fosse stato
richiesto, il deposito della documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico peritale. Il
legale della Banca, al riguardo, ha precisato che la prima richiesta fu notificata all’istituto il 21
novembre 2007, pur riportando la data del 5 dicembre 2006; in ogni caso, la documentazione
294stata poi trasmessa dalla banca al CTU con raccomandata A.R. del 7 marzo 2008.
La responsabilità dell’imputato, per il giudice d’appello, era dovuta – nonostante il furto
della pen-drive denunciato il 2 dicembre 2008, del quale non vi era traccia però nella denuncia
del furto dell’auto – all’oggettivo mancato deposito, in quasi quattro anni, dell’ elaborato
peritale, sollecitato diverse volte senza alcun esito.
Corretto l’inquadramento nell’ipotesi di rifiuto di atti d’ufficio, come affermato dalla
giurisprudenza di legittimità.
2.11 difensore di fiducia di Domenico D’Acquisto, avvocato Vittorio Guadalupi, propone
ricorso e deduce:
– la violazione dell’art. 606, lett. e) i c.p.p. per omessa motivazione sulta. diniego della
rbeniétoem26:44-ri,
declaratoria di estinzione deQreatoyespressamente richiesta con .i
declaratoria
con il quale
si precisava che la data di decorrenza era quella successiva al conferimento dell’incarico e cioè
il 24 marzo 2006, in cui si era realizzato il rifiuto e non quella del 14 gennaio 2009, allorché il
giudice ebbe a revocare l’incarico. Fissato il tempus commissi delicil il 24 marzo 2006, il tempo
di prescrizione è da ritenere decorso il 24 settembre 2013.
– violazione di legge nella parte in cui erroneamente si è ritenuto che il fatto integrasse il
delitto previsto dal primo comma dell’art. 328 c.p., anziché quello del secondo comma della
stessa norma.
Nella specie, peraltro, non vi è stato

“rifiuto”, bensì soltanto “ritardo”, senza

giustificazione, punito ex art. 328, comma 2, c.p.
Nel caso in esame, non può ritenersi integrato neanche il rifiuto poiché, dopo vari solleciti,
l’uno dei quali formalmente ricevuto il 21 novembre 2007, fu consegnata dalla banca la
documentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico.

nonostante varie specifiche diffide, e da ultimo l’udienza 14 gennaio 2009, in cui poi gli fu

-Violazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza dell’elemento psicologico del
delitto di cui all’art. 328comma 1, c.p..
L’elemento soggettivo è il dolo generico e diverse sono le circostanze per ritenere che non
r

vi sia stata la volontà di Rifiutare l’atto richiesto; molteplici le prove che dimostrano gli

■t impedimenti alla consegna dell’elaborato.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato con riguardo all’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui all’art. 366 c.p. sanziona comportamenti

la fase dell’esecuzione dell’incarico, i quali possono rilevare ai fini della configurabilità del
delitto di cui all’art. 328, comma primo, c.p.
Ne consegue che l’omesso deposito della relazione da parte di un consulente tecnico
d’ufficio nominato in una causa civile integra il reato di cui all’art.328, comma 1c.p. (Sez.VI,
14 febbraio 2012,dep. 21 febbraio 2012 n. 6903).
Non vi sono ragioni per ritenere l’insussistenza del fatto ex art. 129 c. p. p, per quanto si
è esposto in narrativa.
Il tempus commissi delicti, pertanto, non può che essere quello del giorno stabilito per la
consegna dell’elaborato peritale, nel nostro caso il 24 marzo 2006 ed è da tale data che
decorre il tempo di prescrizione.
Il reato per il quale si è proceduto è punito con due anni di reclusione e il tempo di
prescrizione è stabilito in sette anni e sei mesi.
Pertanto, ìl delitto de quo si è estinto per prescrizione il 14 settembre 2013.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, fissata la data di
consumazione del reato al 24.3.2006.
Così deciso in Roma, 27 ottobre 2015.

prodromici all’assunzione di funzioni pubbliche, con l’esclusione, pertanto, di quelli riguardanti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA