Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 770 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 770 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAIA GIUSEPPE nato il 30/11/1976 a NAPOLI

avverso la sentenza del 26/01/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 26/01/2015,
confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal
TRIBUNALE di NAPOLI, in data 06/02/2008, nei confronti di RAIA GIUSEPPE in
relazione al reato di cui alli art. 648 CP (più grave) ed altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
responsabilità dell’imputato con specifico riferimento alla omessa pronuncia sul

è inammissibile La Corte territoriale ha operato una esplicita relatio alle
motivazioni dell sentenza di primo grado sul punto.
In tali termini deve ritenersi la correttezza della motivazione stessa in
quanto logica e coerente al contenuto del fascicolo processuale e nemmeno
effettivamente contrastata in sede di ricorso. Secondo la giurisprudenza di
questa Corte, infatti, non è configurabile la circostanza attenuante del danno
patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente
ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la
valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non
determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, Sentenza n.
24075 del 04/02/2015 Rv. 264115; Sez. 2, Sentenza n. 31169 del 01/06/2006
Rv. 234681, Sez. 2 sent. n. 10139 del 27.2.1987 dep. 28.9.1987 rv 176735;
conf. rv 158795, 155878). Nel caso di specie, oggetto della condanna è un falso
materiale su un assegno di provenienza furtiva dell’apparente importo di circa
20.000 i e i giudici del merito appaiono avere fatto buon governo dei principi di
diritto espressi da questo Corte in difetto di elementi validamente utilizzabili per
affermare una fattispecie di minore gravità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10720

richiesta riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648 cpv cod pen. Il motivo

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