Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 770 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 770 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Bonanno Santi

n. il 21 gennaio 1966
avverso

l’ordinanza 8 luglio 2013

Tribunale di Messina;

sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr.

Massimo Galli, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha
chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli
atti al Tribunale di Messina per nuovo esame;
udito il difensore avv. Carmelo Occhiuto, che ha concluso per raccoglimento dei
motivi di ricorso.

Data Udienza: 15/11/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 8 luglio 2013, depositata in cancelleria il
19 luglio 2013, il Tribunale di Messina, quale giudice del riesame, rigettava l’appello
avanzato nell’interesse di Bonanno Santi, indagato del reato di cui all’art. 416 bis
cod. pen., avverso l’ordinanza emessa in data 2 maggio 2013 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina con la quale veniva rigettata l’istanza di

arresti domiciliari.
1.1. — Il Tribunale rilevava che il verbale delle dichiarazioni rese ex art. 391 bis
cod. proc. pen. da Scamacca Filadelfo, responsabile dei lavori di metanizzazione in
dieci comuni del messinese, non erano di per sé idonee, secondo le intenzioni difensive, a inficiare le affermazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Bisognano
Carmelo, non avendo escluso che la prima tranche dei lavori eseguiti presso i comuni di Tripi, Montalbano Elicona e Castroreale, fosse stata effettivamente affidata,
grazie alla intermediazione del Bonanno, alla ditta di Truscello Teresa, convivente
del Bisognano, come indicato da quest’ultimo; che, quindi, il grave quadro indiziario
rimaneva invariato oltre che saldamente corroborato dalle dichiarazioni degli altri
collaboratori tra cui vi erano la medesima Truscello, Castro Alfio Giuseppe e Gullo
Sano, che vicendevolmente si riscontravano.
1.2. — In merito alle esigenze cautelari il Tribunale le individuava nel pericolo di
reiterazione dei fatti giusta la loro gravità e la pericolosità della consorteria di riferimento.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Carmelo
Occhiuto, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Bonanno Santi chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare dal ricorrente Bonanno Santi, con ricorso redatto a ministero
dell’avv. Carmelo Occhiuto, sono stati sviluppati due motivi di gravame:
a) con il primo motivo di ricorso veniva eccepita la violazione e falsa applicazione dell’art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 99
e 273 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen.; contrariamente a quanto assunto nel
provvedimento gravato, le dichiarazioni dello Scamacca si pongono in netto contrasto non tanto con l’attendibilità intrinseca e generale del collaboratore di giustizia,
quanto piuttosto con i riscontri estrinseci e individualizzanti in riferimento al nucleo

Ud. in c.c.: 15 novembre 2013 — Bonanno Santi — RG: 34723/13, RU: 29;

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revoca o in subordine di sostituzione della misura cautelare in atto con quella degli

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

essenziale del narrato. Inoltre, in relazione ai lavori eseguiti nel 2006/2007, era
stato dimostrato che nel 2006 era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la gara per la
costruzione e manutenzione di reti e allacciamenti e la Cobifur s.r.l. di Bonanno
Santi, insieme ad altre società, era risultata affidataria di favori nella Sicilia orientale, documentazione che è in netto contrasto con quanto affermato dal collaboratore.
Inoltre il giudice dei riesame ha omesso di esaminare la doglianza difensiva secon-

lo in un secondo tempo, dettate peraltro da rancore dovuto a motivi di concorrenza
imprenditoriale; anche le dichiarazioni di Castro e Gullo non potevano ritenersi sufficienti in quanto generiche e non riscontrate;
b) con il secondo motivo di gravame veniva rilevato il venir meno delle esigenze
cautelari stante l’annullamento da parte del Tribunale del Riesame della condotta
estorsiva contestata fino ad epoca recente, la condotta di concorso nell’associazione
sino al 2006/2007, nonché la prolungata restrizione dei soggetti di vertice, vale a
dire Bisognano e Calabrese; tali elementi non sono stati neppure valutati dal giudice.

Osserva in diritto

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3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina.
3.1. — Va ricordato, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede
dei provvedimenti de libertate, che, secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di
Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle
vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutare le condizioni
soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari e alla adeguatezza delle
misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del
giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare,
da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di
illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 6, 25 maggio 1995, n. 2146).
L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle
esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza

Ud. in c.c.:

/5 novembre 2013 — Bonanno Santi — RG: 34723/13, RU: 29;

si

do cui il Bisognano aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del prefato so-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale
,

o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione
dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la
rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure,
che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di
I
una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Sicché, ove
venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di

colpevolezza, è demandato al giudice di merito ‘la valutazione del peso probatorio’
degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito ‘…di verificare…
se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie’ (Cass., Sez. 4, 3 maggio 2007, n. 22500; Sez. 3,
7 novembre 2008, n. 41825, Hulpan).
3.2. — Tanto premesso, si osserva che, nella vicenda in esame, il giudice non
ha dato conto in modo analitico della documentazione prodotta dalla difesa la quale
involgeva una tematica più vasta e approfondita dì quella presa in concreto in esame dal giudice oltre che più complessa di quella valorizzata nel provvedimento gravato ove si è fatto peraltro ricorso a una motivazione insufficiente e inadeguata. Le
censure difensive, al di là della specifica posizione dello Scamacca affrontava la
problematica delle intermediazioni di favore cercando di dimostrare l’impraticabilità
concreta di un sistema preferenziale adducendo metodiche di aggiudicazione in netto contrasto con le dichiarazioni del collaborante e che richiedevano, per la loro correlazione a pezze giustificative, una specifica motivazione, anche solo per confutarle.
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 cod. proc.
pen. come da dispositivo. Il giudice del rinvio provvederà a emendare le omissioni
più sopra rilevate

per questi motivi
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Messina.

Ud. in c.c.: 15 novembre 2013 — Bonanno Santi — RG: 34723/13, RU: 29;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc.
pen.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 novembre 2013
Il Presidente

Il Co igliere estensore

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