Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 770 del 10/10/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 770 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore Generale della Repubblica presso la corte di
appello di Napoli avverso la sentenza pronunciata il
22.1.2009 dal giudice di pace di Sorrentovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo
Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto
procuratore generale dott. Giovanni D’Angelo, che ha

Data Udienza: 10/10/2012

concluso per l’accoglimento del ricorso, con conseguente
annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.

Con sentenza pronunciata il 22.1.2009 il giudice di pace di
Sorrento dichiarava non doversi procedere nei confronti di
Cioffi Catello, imputato dei delitti di cui agli artt. 582; 594 e
612, c.p., commessi il primo giugno del 2006 in danno di
Todisco Anna, ritenendo che la mancata comparizione della
querelante al dibattimento, in mancanza di un legittimo
impedimento a comparire e di una richiesta delle parti di
prosecuzione del giudizio, giustificasse, ai sensi dell’art. 30,
d. Igs. n. 274 del 2000, l’adozione di una pronuncia di non
doversi procedere in favore dell’imputato.
Avverso tale decisione proponeva tempestivo ricorso il
procuratore generale presso la corte di appello di Napoli,
deducendo il vizio di cui all’art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p., in
relazione agli artt. 152, c.p., 28 e 30, d. Igs. n. 274 del
2000, in quanto, da un lato la mancata comparizione della
querelante in dibattimento non può costituire una forma di
remissione tacita della querela, stante la natura
esclusivamente extra-processuale di tale istituto, dall’altro il
giudice ha ritenuto applicabile la disciplina prevista dagli
artt. 28 e 30, d. Igs. n. 274 del 2000 anche ai procedimenti
davanti al giudice di pace introdotti con ricorso del pubblico
ministero, come quello in questione, anziché con ricorso

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RITENUTO IN FATTO

della persona offesa, estendendo in tal modo una normativa
eccezionale oltre i casi previsti.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Costituisce, infatti, “jus receptum”, il principio affermato
dalla Suprema Corte nella sua composizione più autorevole
secondo cui nel procedimento davanti al giudice di pace
instaurato a seguito di citazione disposta dal p.m., ex art. 20
d.lgs. 28.8.2000, n. 274, come nel caso in esame, la
mancata comparizione del querelante – pur previamente
avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta
concludente nel senso della remissione tacita della querela non costituisce fatto incompatibile con la volontà di
persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita,
ai sensi dell’art. 152, comma 2, c.p.
All’infuori delle ipotesi espressamente e specificamente
disciplinate dagli art. 21, 28 e 30 d.lgs. 28.8.2000, n. 274,
quindi, la mancata comparizione del querelante nel
processo, nonostante la sollecitazione del giudice a
comparire, non configura una rimessione tacita di querela
(cfr. Cass.„ sez. un., 30/10/2008, n. 46088, CED, rv
241357; Cass., sez. V, 19/09/2011, n. 35788, S.S.)
L’opposto orientamento condiviso dal giudice di pace appare,
del resto, in contrasto con lo stesso tenore letterale dell’art.
152 c.p., alla stregua del quale soltanto la remissione
extraprocessuale (quale non è la mancata comparizione al

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CONSIDERATO IN DIRITTO

processo) può essere, oltre che espressa, anche tacita,
mentre, laddove il legislatore ha inteso collegare l’effetto
della remissione alla mancata comparizione della persona
fattispecie disciplinata dall’art. 28, comma 3, d. igs.
28.8.2000, n. 274, relativo al procedimento dinanzi al
giudice di pace, cui non è riconducibile il caso in esame.
In questo caso, infatti, il giudizio davanti al giudice di pace si
è instaurato in virtù di atto di citazione emesso dal p.m. il
28.6.2007, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 28.8.2000, n. 274 e
non su ricorso della persona offesa, previsto dall’art. 21,
d.lgs. 28.8.2000, n. 274, per i reati procedibili a querela,
per cui, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo
grado, non può trovare applicazione nemmeno la
disposizione di cui all’art. 30 del medesimo testo normativo,
che sancisce l’improcedibilità del ricorso solo nel caso di
mancata comparizione all’udienza del ricorrente o del suo
procuratore speciale non dovuta ad impossibilità a comparire
per caso fortuito o forza maggiore, a meno che l’imputato o
la persona offesa intervenuta e che abbia presentato querela
chieda che si proceda al giudizio (cfr., al riguardo, Cass.,
sez. V, 12/11/2004, n. 48295, P.A., secondo cui “nel
procedimento penale davanti al giudice di pace, la mancata
comparizione in giudizio della persona offesa querelante, che
non abbia presentato ricorso immediato al giudice, non
comporta improcedibilità né remissione tacita della
querela”).

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offesa, lo ha statuito in modo espresso, come nella

Tale disposizione, peraltro, ha carattere del tutto
eccezionale, connaturata alla particolare disciplina prevista
per il processo davanti al giudice di pace, in quanto la sua
procedimento dalla persona offesa, sia o meno anche
querelante, con la scelta di concorrere, attraverso il ricorso,
all’esercizio dell’azione penale, sintomo di un suo evidente
interesse a coltivare il processo penale davanti al giudice di
pace, che si presume venuto meno nel momento in cui la
stessa persona offesa (o il suo procuratore speciale), una
volta attivato il complesso meccanismo processuale previsto
dagli artt. 21 e seguenti, d. Igs. 28.8.2000, n. 274, decide di
non essere presente all’udienza.
Di conseguenza, stante il suo carattere eccezionale, non è
possibile un’interpretazione estensiva od analogica, che
consenta l’applicazione della disposizione di cui all’art. 30, d.
Igs. 28.8.2000, n. 274 anche ai casi, come quello in esame,
in cui la citazione a giudizio non sia avvenuta su ricorso della
persona offesa e, quindi, la mancata comparizione di
quest’ultima all’udienza non può essere interpretata con
sicurezza come manifestazione (tacita) della volontà di non
proseguire la sua azione in sede penale.
La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio per
nuovo giudizio al giudice di pace di Sorrento.
P.Q. M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace
di Sorrento per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 10.10.2012.

“ratio” si fonda sulla particolare spinta propulsiva data al

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