Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 770 del 04/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 770 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI BIASE LORENZO N. IL 29/08/1970
avverso la sentenza n. 1417/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 24/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

,„77

Data Udienza: 04/12/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza emessa in
data 26 marzo 2010 dal Tribunale di Pescara, appellata da DI BIASE Lorenzo, dichiarato responsabile del delitto di minaccia grave, commesso il 29 agosto 2008.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità
dichiarata in base alle affermazioni della persona offesa senza adeguati riscontri.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto le censure prospettate tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento
del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.
Nel caso in esame, difatti, i giudici del merito hanno ineccepibilmente osservato che la prova del
fatto ascritto all’imputato riposava nella testimonianza della persona offesa, la cui credibilità è
adeguatamente argomentata, e nel sostegno a questa che poteva trarsi dal rinvenimento sull’auto
del prevenuto ad opera della polizia giudiziaria, prontamente intervenuta su richiesta dalla persona offesa, della pistola utilizzata per la minaccia.
La sentenza impugnata non è dunque sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione
non deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come
nel caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in
astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia
logica: insomma, se sia esauriente e plausibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2015.

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