Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 77 del 31/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 77 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOSCO LUCIANO n. 27/6/1986
GALLESE ANTONIO n. 2/12/1981
avverso la sentenza n. 5504/2012 del 11/12/2012 della CORTE DI APPELLO
DI NAPOLI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRATICELLI che ha
concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 21 gennaio 2013 la Corte di Appello di Napoli confermava
la sentenza emessa il 16 marzo 2012 dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata in
sede di giudizio abbreviato nei confronti di Bosco Luciano e Gallese Antonio per
la detenzione a fini di spaccio di 74 dosi stupefacente del tipo “crack” per circa
15 g, una dose di cocaina ed una dose di marijuana nonché, nei confronti del
solo Bosco, per la cessione di una dose di crack. Le sentenze di merito
accertavano che i due ricorrenti effettuavano tale vendita di droga utilizzando
quale base operativa una camera di albergo, ricevendo le richieste di acquisto
via telefono. La Corte negava la applicabilità della ipotesi attenuata di cui all’art.
73 d.p.r. 309/90 in ragione della complessiva entità della attività svolta.
Con ricorso a propria firma Bosco Luciano deduce il vizio di motivazione in
relazione all’art. 62 bis cod. pen. rilevando che erroneamente la Corte di Appello
aveva ritenuto non esservi ragione per l’applicazione delle attenuanti generiche

Data Udienza: 31/10/2013

avendo il ricorrente spontaneamente ammesso l’addebito giustificando il reato
con il proprio bisogno economico.
Con il ricorso a firma del difensore Gallese Antonio deduce con primo motivo
la violazione di legge in relazione alla attenuante di cui al 5° comma dell’art. 73
d.p.r. 309/90 rilevando come l’uso dell’utenza telefonica a sè intestata fosse
elemento da solo sufficiente ad escludere la professionalità nella vendita di
droga, come non vi fosse stata una adeguata valutazione tecnica della
consistenza del materiale stupefacente e come fosse mancata una adeguata

Con secondo motivo deduce la violazione legge in relazione alle attenuanti
generiche, erroneamente negate senza valutare le condizioni della condotta e I a
personalità.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Con argomentazione che può riferirsi ad entrambi i ricorrenti, vengono
censurate valutazioni in fatto, senza individuarsi profili di carenza della
motivazione o specifici errori logici, chiedendosi con entrambi i ricorsi che questa
Corte proceda ad autonomo apprezzamento del materiale probatorio al fine di
ritenere la sussistenza delle condizioni per la applicazione di attenuanti,
invocando quindi l’esercizio di poteri di merito che non sono consentiti in questa
sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va
determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibild ricors4 e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa
delle Ammende.
Roma così deciso il 31 ottobre 2013
Il Co i lier e tensore

il Presidente

valutazione della personalità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA