Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 77 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 77 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PUSINERI ENRICO N. IL 07/07/1955
2) NADOR BARBARA N. IL 20/09/1971
avverso il decreto n. 3104/2011 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
05/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. (Co
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tdu.21.2.A Si’

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 23/11/2012

cc 1 Pusineri e Nador

Motivi della decisione
Il Gip del Tribunale di Venezia ha disposto l’archiviazione degli atti del
procedimento contro otto persone indagate in ordine al reato di cui all’art. 589
cod. pen. in relazione al decesso di Carmelo Cicciò.
_

La decisione è stata assunta a seguito di udienza in camera di consiglio

per effetto dell’opposizione delle persone offese alla richiesta di archiviazione

Ricorrono per cassazione i due indagati in epigrafe.
Si lamenta che, a fronte di richiesta di archiviazione per infondatezza
della notizia di reato avanzata dal pubblico ministero, il giudice ha affermato che
vi sono le condizioni per la verifica dibattimentale e che, tuttavia, va disposta
l’archiviazione per prescrizione. L’atto viene ritenuto abnorme. La articolata
motivazione in merito è stata adottata senza che sia stato consentito l’esercizio
del diritto di difesa; mentre sarebbe stato necessario e sufficiente dare atto
dell’intervenuta prescrizione. Si tratta infatti di fase nella quale non trova
applicazione l’art. 129 cod. proc. pen. ed è esclusa, quindi, qualsiasi valutazione
sulla colpevolezza e sull’esistenza di un quadro probatorio sfavorevole agli
indagati. Il giudice ha invece adottato una vera e propria sentenza di merito
sfavorevole ai ricorrenti, che costituisce una statuizione estranea al sistema.
I ricorsi sono inammissibili per carenza d’interesse. Va a tale riguardo
richiamata la condivisa giurisprudenza di questa Suprema corte secondo cui
l’interesse a impugnare una decisione giurisdizionale va commisurato al
dispositivo, non alla motivazione, quando si tratti di provvedimento inidoneo a
spiegare qualsiasi efficacia in altri procedimenti. In tal caso l’eventuale
contraddizione tra motivazione e dispositivo non è impugnabile, se quest’ultimo
è conforme alla richiesta del soggetto processuale che si duole della prima,
stante la carenza di un concreto e attuale interesse. Il principio è stato espresso
anche in fattispecie analoga a quella in esame / relativa a decreto di
archiviazione per estinzione del reato. Alla stregua di tale principio si è altresì
affermato che neppure può dirsi abnorme il provvedimento del GIP che accolga
in motivazione e nel merito le tesi dell’accusa circa la configurabilità del reato
(da ultimo Cass. V, 9 maggio 2000, Rv. 216546.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della cassa delle ammende della somma di euro 1.000 ciascuno a titolo di
sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.

avanzata dal pubblico ministero.

Pqm

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLAIOTTA)

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I PRESIDENTE
rancesco MARZANO)

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

Roma 23 novembre 2012

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