Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 77 del 10/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 77 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli nel procedimento nei confronti di:
1) Capasso Vincenzo, nato il 22/02/1953;

Avverso l’ordinanza n. 147/2015 emessa il 13/02/2015 dal Tribunale del
riesame di Napoli;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott.
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata;

Data Udienza: 10/11/2015

,

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 13/02/2015 il Tribunale del riesame di Napoli
annullava il decreto di sequestro preventivo avente a oggetto il pozzo e i fondi di
Vincenzo Capasso, che era stato adottato dal G.I.P. del Tribunale di Napoli con
ordinanza emessa il 22/01/2015, su conforme richiesta del pubblico ministero
del 14/01/2015.
Il provvedimento impugnato veniva adottato sul presupposto che avendo il

ordinanza del 12/01/2015, con cui il Tribunale del riesame di Napoli aveva
dichiarato inammissibile il riesame proposto dalla difesa del Capasso avverso
l’originario decreto di sequestro preventivo del 20/02/2014, non avrebbe potuto
richiedere al G.I.P. un nuovo decreto degli stessi beni e sulla base degli stessi
elementi probatori.

2. Avverso tale ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione, rilevante sotto un duplice profilo valutativo.
Si deduceva, innanzitutto, che avverso la precedente ordinanza del
Tribunale del riesame di Napoli del 12/01/2015 era stato proposto ricorso per
cassazione, con la conseguenza che in relazione a tale provvedimento non si era
formato alcun giudicato cautelare. Si evidenziava, in ogni caso, che il nuovo
decreto di sequestro preventivo era stato adottato dal G.I.P. del Tribunale di
Napoli il 22/02/2015 dopo che il decreto del 20/02/2014 era stato revocato,
determinando il venir meno di ogni effetto giuridico del provvedimento cautelare
originario.
Si deduceva, inoltre, che non corrispondeva al vero che la nuova richiesta di
sequestro preventivo del pozzo e dei fondi di Vincenzo Capasso era stata
proposta sulla scorta del medesimo compendio probatorio, atteso che il pubblico
ministero aveva introdotto ulteriori elementi indiziari, cui ci si riferiva
analiticamente a pagina 2 del ricorso in esame, dei quali nell’ordinanza
impugnata non si dava conto.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2

pubblico ministero proposto ricorso per cassazione avverso la precedente

In via preliminare, deve rilevarsi che l’ordinanza oggetto di impugnazione si
fondava sulla giurisprudenza di legittimità consolidatasi in tema di sequestro
preventivo richiesto dal pubblico ministero, secondo cui: «Non è consentito al
pubblico ministero, a seguito della decisione del tribunale del riesame che abbia
annullato per motivi formali il sequestro preventivo, richiedere al giudice
l’emissione di un nuovo provvedimento per lo stesso fatto sulla base degli
elementi precedenti, proponendo contemporaneamente ricorso per cassazione
avverso la decisione del riesame al fine di conseguire, attraverso il suo

ulteriore domanda cautelare» (cfr. Sez. 3, n. 39902 del 28/05/2014, Ramasso,
Rv. 260383).
Tuttavia, nel caso in esame, tale principio di diritto non era applicabile, in
ragione del fatto che il Tribunale del riesame di Napoli, con il provvedimento
impugnato, annullava il decreto di sequestro preventivo adottato dal G.I.P. del
Tribunale di Napoli il 22/02/2015, senza tenere conto del fatto che il decreto di
sequestro preventivo del 20/02/2014 – la cui perdurante vigenza veniva ritenuta
ostativa all’adozione del successivo decreto – era stato revocato dallo stesso
G.I.P., con il conseguente venir meno di ogni effetto processuale, diretto e
indiretto, del provvedimento cautelare originario.
Ne discende che la revoca da parte del G.I.P. del Tribunale di Napoli
dell’originario decreto di sequestro preventivo determinava il venir meno, per
carenza di interesse, del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Napoli il 12/01/2015,
imponendo al contempo di ritenere legittima la richiesta finalizzata a ottenere un
nuovo sequestro preventivo sugli stessi beni del Capasso.

2. A queste considerazioni, di per sé dirimenti, deve aggiungersi che, sul
piano probatorio, il decreto di sequestro preventivo emesso il 22/01/2015 dal
G.I.P. del Tribunale di Napoli non risultava fondato sulla base dello stesso
compendio probatorio posto a fondamento del decreto del 20/02/2014, in
ragione del fatto che il pubblico ministero richiedente aveva introdotto ulteriori
elementi di valutazione, ai quali nell’ordinanza impugnata non si faceva
riferimento.
Ci si riferisce, in particolare, alle relazioni dell’ARPAC e alla documentazione
richiamata nella nuova richiesto di sequestro preventivo presentata dal pubblico
ministero il 14/01/2015, che rendono evidente l’incongruità dell’assunto
processuale su cui si fonda il provvedimento impugnato e rilevante, ai presenti
fini, l’omissione motivazionale censurata dalla parte ricorrente a pagina 2 del suo
ricorso.
3

annullamento, una nuova pronuncia di merito sul medesimo fatto oggetto della

Ricostruita in questi termini la vicenda cautelare relativa al sequestro dei
pozzi e dei fondi nella disponibilità del Capasso, questa Corte osserva
conclusivamente che, nel caso in esame, il sopraggiungere di nuovi elementi
probatori – a fronte della revoca dell’originario decreto di sequestro – legittimava
la proposizione di un’ulteriore richiesta di sequestro preventivo, rispetto alla
quale non si poneva alcuna preclusione processuale (cfr. Sez. U, 16/12/2010,
dep. 2011, Testini, Rv. 249001).

impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame
di Napoli, affinché si conformi ai principi di diritto che si sono richiamati,
ordinando la trasmissione integrale degli atti.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale del riesame
di Napoli, ordinando la trasmissione integrale degli atti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 novembre 2015.

3. Le ragioni che si sono esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA