Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7698 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7698 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIRELLI CARLO N. IL 05/01/1965
avverso il decreto n. 130/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBO,
del 24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza emessa il giorno 24.1.2013, il tribunale di sorveglianza di
Viterbo dichiarava inammissibile il reclamo interposto da LIRELLI Carlo, avverso il
rapporto disciplinare del giorno 31.12.2012 .

Avverso tale ordinanza, il prevenuto dichiarava di voler proporre ricorso per

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b) e 581, lett. c), c.p.p.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al versamento
a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro cinquecento, ai sensi dello art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro cinquecento , in favore
della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 12 Novembre 2013.

cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.

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