Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7698 del 12/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7698 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LIRELLI CARLO N. IL 05/01/1965
avverso il decreto n. 130/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBO,
del 24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
Data Udienza: 12/11/2013
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con ordinanza emessa il giorno 24.1.2013, il tribunale di sorveglianza di
Viterbo dichiarava inammissibile il reclamo interposto da LIRELLI Carlo, avverso il
rapporto disciplinare del giorno 31.12.2012 .
Avverso tale ordinanza, il prevenuto dichiarava di voler proporre ricorso per
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b) e 581, lett. c), c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al versamento
a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro cinquecento, ai sensi dello art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro cinquecento , in favore
della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 12 Novembre 2013.
cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.