Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7694 del 12/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7694 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUNARDI LUCA N. IL 17/06/1977
avverso l’ordinanza n. 747/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa l’ 8 marzo 2012 la Corte di Appello di Milano dichiarava
inammissibile per genericità dei motivi l’appello proposto dall’imputato Luca Lunardi
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 13/7/2011, con la quale lo
stesso era stato giudicato colpevole dei delitti ascrittigli e condannato alla pena di
anni due e mesi tre di reclusione.
2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione

esecuzione della pena detentiva inflittagli, con la conseguente scarcerazione per
inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e
decadenza: la Corte territoriale aveva definito il procedimento con ordinanza e non
all’esito del dibattimento, in pregiudizio dei diritti di difesa.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché tardiva.
1.11 provvedimento impugnato è stato emesso in data 8 marzo 2012 e
successivamente notificato al difensore domiciliatario dell’imputato il 23 marzo
2012, mentre il ricorso all’odierno esame è stato proposto e trasmesso alla
cancelleria di questa Corte a mezzo fax il 14 dicembre 2012, quindi ben oltre il
termine di quindici giorni, stabilito ai sensi dell’art. 585 lett. a) cod. proc. pen..
La tardività dell’impugnazione ne determina l’inammissibilità, secondo quanto
stabilito dall’art. 591 cod. proc. pen.. Ne segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella
proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

l’interessato personalmente, chiedendo l’annullamento dello stesso e dell’ordine di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA