Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7693 del 12/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7693 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IO VINO MARIO N. IL 16/06/1980
avverso la sentenza n. 1121/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
27/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 12/11/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trieste riformava
parzialmente la sentenza di primo grado con la quale Mario Iovino è stato condannato in
relazione al reato di cui all’art. 2 legge n. 1423 del 1956 e, ritenendo illegittima la
mancata ammissione al rito abbreviato, riduceva la pena inflitta ai sensi dell’art. 442 cod.
proc. pen. in giorni venti di arresto.
2.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando la
sproporzionata, in violazione dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché generico, atteso che non
adempie all’onere di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto
che sorreggono la richiesta di annullamento (art. 581 lettera c) cod. proc. pen.). Peraltro,
il ricorrente non aveva formulato con l’appello alcun rilievo in ordine alla determinazione
della entità della pena avendo esclusivamente lamentato la mancata sostituzione della
pena ai sensi dell’art. 53 legge n. 689 del 1981.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 12 novembre 2013.
violazione di legge avuto riguardo alla determinazione della pena, eccesiva e