Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7691 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7691 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCHIAVONE ANIELLO N. IL 14/11/1954
avverso l’ordinanza n. 204/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 12 novembre 2012 il G.I.P. del Tribunale di Milano,
deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva per la carenza dei
presupposti applicativi l’istanza proposta da Aniello Schiavone, diretta ad ottenere
l’applicazione della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell’art. 671 cod. proc.
pen..
2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione

inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125 e 671 cod. proc. pen. ed 81
cpv. cod. pen. e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione: in
particolare, il G.I.P. non aveva rilevato la sussistenza dei presupposti in fatto ed in
diritto per accogliere la propria richiesta, ossia la violazione delle stesse norme
penali e la distanza ravvicinata nel tempo della consumazione dei reati, tanto che le
fonti di prova per accertare la rapina giudicata con la sentenza del 10/12/2009,
emessa dal Tribunale di Mantova, erano state rinvenute nel corso dell’indagine per
il tentativo di estorsione. Inoltre, l’illogicità e l’incoerenza della motivazione era
desumibile dal rilievo, dapprima dell’ideazione dell’estorsione da parte del
coimputato Comi, quindi della commissione di più reati in concorso sempre con gli
stessi soggetti che avevano realizzato, sia la rapina, che l’estorsione, per cui era
evidente che egli aveva concordato con costoro di perpetrare una pluralità di delitti
contro l’altrui patrimonio.
3. Con memoria depositata il 28 ottobre 2013 la difesa ha proposto dei motivi
nuovi, con i quali ha ulteriormente illustrato i motivi originari, di cui assume la
piena ammissibilità.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile, perché fondata su censure riguardanti profili
di fatto, non deducibili nel giudizio di legittimità, oltre che manifestamente privi di
fondamento.
1.11 provvedimento impugnato, adeguatamente e logicamente motivato,
resiste alle censure formulate in ricorso, ove si consideri che il giudice
dell’esecuzione, nell’escludere la configurabilità della continuazione, ha valorizzato
con plausibili argomentazioni le ragioni fattuali desunte dalle sentenze, in
particolare che l’iniziativa per la commissione del delitto di estorsione era riferibile,
quale ideatore e mandante, non allo Schiavone, ma al coimputato Comi, rivoltosi
per la sua realizzazione ad altro soggetto, il quale aveva coinvolto anche lo
Schiavone e tale Girolamo Nasso, in precedenza resisi responsabili in concorso tr/3.41)
1

l’interessato a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento per

loro anche del delitto di rapina, di quelli connessi concernenti le armi e della
ricettazione e ha concluso per l’esistenza di un gruppo di più individui, tra i quali il
ricorrente, soliti operare in luoghi diversi e trarre ingiusti profitti dalla commissione
di azioni criminose in danno dell’altrui patrimonio, realizzate con violenza a cose o
persone. In particolare, proprio l’insorgenza del proposito estorsivo nel Comi ed il
reclutamento quale suo esecutore dello Schiavone, perché solito cooperare con gli
altri complici, fornivano dimostrazione del fatto che tale azione era stata realizzata
sulla base di un impulso esterno e comunque estemporaneamente insorto, non di

della consumazione della rapina e dei delitti connessi.
1.1 La decisione in verifica ha poi richiamato in punto di diritto l’ormai
consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l’identità del bene
giuridico violato o delle modalità di commissione, così come la vicinanza temporale
fra le varie condotte criminose costituiscono aspetti da soli insufficienti a dare la
dimostrazione dell’esistenza di quell’unico iniziale programma in vista di uno scopo
determinato, che costituisce l’indefettibile presupposto per il riconoscimento della
continuazione e che deve sussistere sin dalla commissione della prima delle
violazioni poste in essere.
1.2 La decisione contestata è dunque supportata da motivazione, che è
tutt’altro che apparente o contraddittoria, in quanto, oltre ad essere in sé logica e
coerente, risulta in linea col dettato normativo e con i principi interpretativi
elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, mentre l’impugnazione si limita a
richiamare profili fattuali già presi in considerazione per invocarne una diversa e più
favorevole considerazione, operazione preclusa nel giudizio di legittimità, destinato
esclusivamente alla verifica circa la corretta applicazione delle norme di legge
sostanziali e processuali e la tenuta logica dell’apparato giustificativo dei
provvedimenti giudiziari.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa
insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima
equa di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

una previa deliberazione unitaria riconducibile al ricorrente e già formatasi prima

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