Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 769 del 24/10/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 769 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BORRELLI GIUSEPPE nato il 22/01/1948 a NAPOLI
avverso la sentenza del 02/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
Data Udienza: 24/10/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 02/10/2015,
confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal
TRIBUNALE di NAPOLI NORD, in data 12/01/2015, nei confronti di BORRELLI
GIUSEPPE in relazione al reato di cui alli art. 628 CP (più grave) ed altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato ed
in particolar modo in ordine alla affermata insussistenza dei motivi di
Il motivo è inammissibile in quanto generico.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere
di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata,
ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti
prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una
motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica
gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il – 24/19/2016
proscioglimento di cui all’art. 129 cod proc pen..