Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7689 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7689 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEZZOLLA ANTONIO N. IL 06/01/1952
avverso la sentenza n. 626/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 31/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

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Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto e in diritto

Con sentenza resa il giorno 31.5.2011, la corte d’appello di Lecce,sezione
distaccata di Taranto, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto,sez.
distaccata di Manduria del 1.4.2010, che aveva condannato alla pena di mesi tre di
arresto MEZZOLLA Antonio, per il reato di cui agli art. 2 L. 1423/1956, per aver
fatto rientro nel comune di Manduria da cui era stato allontanato, con
provvedimento di rimpatrio del Questore di Taranto e con foglio di via obbligatorio,

bordo della sua auto. Quanto alla pena, la corte condivideva la valutazione
operata in primo grado, considerate la gravità del fatto e la personalità
dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali.

Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, pel
tramite del suo difensore, per dedurre mancanza e illogicità della motivazione,
anche in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati; i giudici del merito
hanno adeguatamente argomentato sulla sussistenza del reato, conclamato
dall’accertamento di Polizia; quanto alla sanzione, la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche è stata correlata ai dati di personalità
dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penali, cosicchè la motivazione non si
espone a censure in termini di forzature o inadeguatezze, trovando adeguata
risposta il fatto che la pena sia stata calcolata in misura superiore al minimo
edittale. Seppure sia stata contestata erroneamente la recidiva (pur avendosi
riguardo a reato contravvenzionale), la stessa non ha avuto ricadute sul calcolo
della pena, cosicchè la sanzione inflitta non riveste caratteri di illegalità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna dee. ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro
mille, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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così come era stato accertato il 1°.10.2006, quando venne colto in Manduria, a

processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, 12 Novembre 2013.

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