Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7689 del 04/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7689 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRONTESE FRANCESCO N. IL 08/03/1963
FLORO VITO GIULIANO N. IL 14/04/1972
avverso la sentenza n. 4886/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CREMONA, del 25/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/12/2015

OSSERVA
Frontese Francesco e Floro Vito Giuliano ricorrono avverso la sentenza
in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena concordata tra le
parti, ex art. 444 cod. proc. pen. e, chiedendone l’annullamento,
deducono entrambi che il giudice avrebbe commesso violazione di legge
rendendo inoltre motivazione illogica e contraddittoria, oltre che
lacunosa, non verificando la ricorrenza di cause di non punibilità ex art.

129 c.p.p.. Con ulteriore motivo il Frontese lamenta inoltre che il giudice
non ha rilevato, come avrebbe dovuto, la inutilizzabilità delle
intercettazioni di conversazioni acquisite agli atti; per di più
condannando l’imputato in solido al pagamento delle spese processuali,
da attribuirsi invece senza vincolo di solidarietà.
I ricorsi sono, da un lato, privi della specificità prescritta dall’art. 581,
lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente
infondati.
Questa Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi
la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi
di proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto
di controllo di legittinnital, sotto il profilo del vizio di motivazione,
soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129 succitato”.
(Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071). Inoltre, la
richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta
dall’altra parte integrano, un negozio di natura processuale che, una
volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la
correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha
dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le
proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per
cassazione, a sostenere tesi in contrasto con l’impostazione
dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute.
Peraltro, il giudice ha correttamente valutato la non ricorrenza di cause
di non punibilità con riguardo ad entrambi gli odierni ricorrenti.
Inoltre, circa gli ulteriori motivi sollevati nel ricorso del Frontese, deve
osservarsi quanto segue: la doglianza sulla inutilizzabilità delle
intercettazioni si palesa infondata per insuperabile genericità;

dalla

lettura del dispositivo della sentenza impugnata non emerge, inoltre,
che vi sia stata condanna solidale degli imputati, non facendosi alcun

1

riferimento da parte del giudice al supposto vincolo di solidarietà.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché di ciascuno al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euroi000.
PQM

spese processuali e ciascuno della somma di Euro1000 in favore della
Cassa delle ammende.
Roma, li 4.12.2015

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle

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