Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7688 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7688 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORLEO ALESSANDRO N. IL 09/05/1985
avverso la sentenza n. 1652/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
01/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto e in diritto

Con sentenza resa il giorno 1.6.2012, la corte d’appello di Lecce confermava
la sentenza del Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica del 17.6.2010,
che aveva condannato alla pena di anni uno e giorni venti di reclusione, MORLEO
Alessandro, per il reato di cui all’art. 9 L. 1423/1956, per non aver rispettato le
prescrizioni imposte dal Tribunale di Taranto, relativamente alla sorveglianza

avere conseguito la patente; la corte ribadiva che il reato era ampiamente provato
dalla deposizione dei verbalizzanti che ebbero distintamente a vedere che il Morleo
era alla guida di auto Yaris, che alla loro vista arrestò la marcia e si scambiò di
posto con la persona che gli stava a fianco. Non riteneva l quindil fondata la versione
difensiva addotta, incentrata sullo stato di necessità, avendo avuto la donna che gli
stava a fianco un attacco d’asma. Quanto alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche la corte condivideva l’operato del primo giudice ,
alla luce dei precedenti penali registrati dall’imputato.

Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto pel
tramite del difensore, deducendo erronea applicazione della legge penale ed
illogicità della motivazione. Si contesta che non sia stata recepita la versione
difensiva, visto che la giovane ha attestato di soffrire di asma; insufficiente sarebbe
la motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche,
ancorata solo ai precedenti penali.

Il ricorso è basato su motivi in parte in fatto -e quindi non consentiti- ed in
parte manifestamente infondati; i giudici del merito hanno adeguatamente
argomentato sulla inconsistenza della tesi difensiva, atteso il contributo
testimoniale di Lodedo e Tafuro raccolto e considerata la scarsa attendibilità
riconosciuta alla testimonianza della fidanzata, che nell’immediatezza ebbe a

speciale a cui era sottoposto, essendo stato colto alla guida di autovettura senza

riferire di aver affidato l’auto al fidanzato, salvo poi successivamente accreditare la
tesi della sofferenza asmatica; quanto alla pena, il dato dei precedenti penali
registrati può costituire ancoraggio per motivare la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche, senza incorrere in alcuna carenza motivazionale.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della

i

L

cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro
mille, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, 12 Novembre 2013.

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