Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7687 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7687 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANGARI ANTONIO N. IL 12/04/1981
avverso la sentenza n. 2083/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

A

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto e in diritto

Con sentenza resa il giorno 17.7.2012, la corte d’appello di Reggio Calabria
confermava la sentenza del Tribunale di Palmi, in composizione monocratica del
giorno 8.4.2010, che aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro due
di reclusione ZANGARI Antonio, per il reato di cui all’ art. 9 L. 1423/1956, per
avere violato le prescrizioni a lui imposte, relativamente alla sorveglianza speciale

tenenza di Rosarno il 25.11.2007, così come era stato accertato.

Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato pel
tramite del difensore deducendo violazione di legge e difetto di motivazione. Veniva
rilevato che verosimilmente l’imputato si era dimenticato di presentarsi alla PG
nell’occasione cui si ha riguardo, essendo sempre stato rispettoso delle prescrizioni
a lui imposte.

Il ricorso è basato su motivi assolutamente non specifici, inammissibili
poiché mirati a stimolare una rivalutazione dei dati di fatto e comunque
manifestamente infondati. I giudici del merito hanno adeguatamente argomentato
sul fatto che ai fini dell’integrazione del reato è sufficiente il dolo generico, che
implica la consapevolezza degli obblighi di adempiere, come tassativamente imposti
e specificati per effetto della condizione di sorvegliato speciale, nonché la
determinata e cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla
rilevando le finalità che abbiano specificatamente ispirato la condotta,
sottolineando poi l’inconsistenza della giustificazione addotta dall’interessato. La
valutazione sulla ricorrenza del profilo soggettivo è stata adeguatamente motivata,
senza incorrere in congetture, cosicchè non può essere rimessa in discussione.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del4a ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro
mille, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

2

con obbligo di soggiorno a cui era sottoposto, non essendosi presentato alla

processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, 12 Novembre 2013.

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