Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7686 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7686 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCALIA ANTONIO N. IL 28/12/1978
avverso la sentenza n. 201/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

A

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto e in diritto

Con sentenza resa il giorno 4.10.2012, la corte d’appello di Reggio Calabria
confermava la sentenza del Tribunale di Locri, in composizione monocratica del
29.11.2010, che aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione
SCALIA Antonio, per il reato di cui all’ art. 9 L. 1423/1956, per avere violato le
prescrizioni a lui imposte, relativamente alla sorveglianza speciale a cui era

sua volta sottoposto a misura di prevenzione. La corte rilevava che l’imputato era
stato visto ripetutamente nell’arco della stessa giornata accompagnarsi con lo
Strangio, condotta che non poteva essere considerata un occasionale incontro,
costituendo espressione di un rapporto di frequentazione ben più saldo, confermato
dal fatto che i due si spostavano insieme a bordo di ciclomotore, da un luogo
all’altro.

Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
personalmente, deducendo erronea applicazione della legge penale, in relazione
all’art. 9 I. 1423/1956 e 192 cod.proc.pen.: l’imputato solo occasionalmente
avrebbe avuto sporadici contatti con il menzionato; il dato della sporadicità degli
incontri doveva portare ad escludere l’integrazione del delitto in contestazione.

Il ricorso è basato su motivi in parte fatto e quindi non consentiti in sede di
legittimità ed in parte manifestamente infondati; i giudici del merito hanno
adeguatamente argomentato sulla sussistenza di prove di ripetuta violazione delle
prescrizioni ad opera del ricorrente, sottolineando l’inconsistenza delle
giustificazioni addotte, poiché gli incontri accertati dagli operanti non consistevano
in fugaci saluti o contatti occasionali, ma erano significativi di un rapporto di
frequentazione stabile e quindi rientravano nella sfera dell’illiceità. Nessun deficit
motivazionale può quindi essere lamentato.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna della-ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro
mille, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

2

sottoposto, essendosi accompagnato con il pregiudicato STRANGIO Antonio, a

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, 12 Novembre 2013.

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