Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7684 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7684 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIGLIOLA ROCCO N. IL 11/08/1972
avverso la sentenza n. 2122/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con sentenza del giorno 21.11.2013, la corte d’appello di Lecce confermava la
sentenza del Tribunale di Brindisi, sez. distaccata di Francavilla Fontana, in data
29.12.2010, con cui GIGLIOLA Rocco era stato condannato alla pena di mesi due di
arresto ed euro 90,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 I. 110/1975, per aver
portato fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo, un coltello di genere

Veniva evidenziato che l’imputato venne colto in possesso dell’arma e che la
giustificazione addotta non poteva essere accettata, poiché al momento in cui fu
controllato, sulla piazza del paese, il possesso non era correlato all’attività di
panificatore da lui asseritamente svolta. Poiché il prevenuto risultava gravato da
precedenti penali,si riteneva giustificata la pena di poco superiore al limite minimo e
condivisibile la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Avverso detta sentenza, proponeva ricorso per Cassazione il prevenuto pel
tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale e processuale: la sentenza si sarebbe basata su un’errata ricostruzione dei fatti,
poiché l’imputato aveva ricondotto il possesso del coltello all’attività lavorativa svolta,
cosicchè si configurava la ricorrenza di un giustificato motivo; inoltre venivano
lamentate la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la inflizione
di pena in misura ritenuta eccessiva.

Il ricorso è basato su motivi in parte in fatto e quindi non consentiti in sede di
legittimità ed in parte manifestamente infondati: non ricorre alcuna forzatura dei
parametri normativi di riferimento, poiché i giudici del merito hanno ampiamente
motivato l’insussistenza della versione difensiva, sottolineando come il Gigliola sia stato
perquisito mentre si trovava sulla piazza, lontano dal luogo in cui avrebbe prestato
attività lavorativa, con il che la valutazione operata quanto all’insussistenza del
giustificato motivo del porto è adeguata. Il diniego delle circostanze attenuanti
generiche è stato parimenti congruamente motivato, ancorandolo, così come la misura
della sanzione superiore al minimo, ai precedenti penali.
Il reato si è prescritto solo dopo la sentenza di secondo grado, che intervenne il
eQ.4.v
21.11.2012 , quindi con laullo anticipo rispetto allo spirare del termine estintivo
(10.3.2013). A fronte di motivi manifestamente infondati, che precludono l’instaurarsi
di un corretto rapporto processuale avanti questa Corte (Sez. Un. 22.3.2005, n.
23428, Bracale), è del tutto irrilevante che la prescrizione sia maturata nel periodo

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successivo alla sentenza di seconde cure.

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proibito,così come era stato accertato il 10.3.2008, a seguito di perquisizione personale.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 12.11.2013.

p.q.m.

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