Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7683 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7683 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SELVA EMILE N. IL 01/09/1978
avverso la sentenza n. 1685/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

I

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto e in diritto

Con sentenza resa il giorno 30.5.2012 la corte d’appello di Milano
confermava la sentenza del Tribunale di Como, in composizione monocratica del
5.12.2011 che aveva condannato alla pena di mesi due di arresto SELVA Emile
per il reato di cui all’art. 2 L. 1423/1956, per avere violato gli obblighi inerenti la
sorveglianza speciale in due occasioni ; la corte territoriale, investita solo per il
profilo della misura della pena ribadiva che l’imputato risultava soggetto incline a

sanzione inflitta in primo grado non risultava particolarmente severa.

Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato pel
tramite del difensore, per dedurre mancanza e manifesta illogicità della
motivazione: veniva affermato che “la sentenza era priva dei requisiti motivazionali
minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso richiesti dalla legge “.

Il ricorso difetta di specificità: la generica doglianza avanzata sul discorso
giustificativo non è correlata ai motivi di appello, che ebbero riguardo alla sola
sanzione ed in ogni caso peccano di assoluta genericità i con il che non raggiungono
la soglia dell’ammissibilità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna delle ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro
mille, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 12 Novembre 2013.

violare i precetti, così come conclamava il suo certificato penale , cosicchè la

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