Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7682 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7682 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAZZALARI SALVATORE N. IL 28/06/1967
avverso l’ordinanza n. 1196/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
ANCONA, del 07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

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Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto ed in diritto.

Con ordinanza del 7.11.2012, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona rigettava il
reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Ancona, in data
2.8.2012, con cui era stato rigettata istanza di permesso premio a favore di FAZZALARI
Salvatore, in espiazione all’epoca di pena di anni sedici, mesi sette e giorni tre di
reclusione per reati ( art. 416 bis ed omicidio aggravato ex art. 7 dl 152/1991) di matrice

che correttamente il primo giudice aveva considerato i delitti sanzionati con la condanna
in espiazione compresi nel c. 1 dell’art. 4 bis OP , essendo stato commesso l’omicidio in
un contesto di scontro tra cosche, cosicchè aveva dichiarato inammissibile l’istanza di
permesso premio. Veniva poi condiviso l’opinare del magistrato di sorveglianza, secondo
cui in tema di permessi premio e di misure alternative alla detenzione, non sussiste
i

alcuna incompatibilità tra l’art. 4 bis, comma primo, Ord. pen., così come modificato dal
D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38, e l’art. 30 ter, comma
secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, operando quest’ultima norma nel solo caso
in cui il condannato per reati particolarmente gravi, cosiddetti di prima fascia, per
l’attività di collaborazione già svolta o per l’impossibilità di fornirla utilmente, possa
ritenersi affrancato dal divieto assoluto di fruizione.

Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato
personalmente deducendo illogicità della motivazione con riferimento all’espiazione
della frazione di pena concernente il reato ostativo , nonché violazione del principio del
favor rei: viene obiettato che il cumulo andava scorporato e che egli ebbe a scontare già
la pena per il reato di cui all’art. 416 bis cod.pen.

Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati. Il Tribunale ha
correttamente argomentato sul fatto che anche la pena in espiazione, a seguito di
condanna della corte d’assise d’appello di Reggio Calabria 5.3.2002, è ostativa alla
concessione del permesso premio, avendosi riguardo a reati di matrice mafiosa,
aggravati ai sensi dell’art. 7 di 152/1991. La decisione del tribunale non è affetta da
alcuna forzatura, ma è stato correttamente interpretato il disposto dell’art. 4 bis c. 1 OP
che annovera tra i reati ostativi anche quelli aggravati ex art. 7 legge citata.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a

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mafiosa, in ordine ai quali non risultava esservi stata collaborazione. Il tribunale riteneva

favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

Così deciso in Roma, 12 Novembre 2013.

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