Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7681 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7681 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARZIALI SANDRO N. IL 05/08/1954
avverso l’ordinanza n. 586/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
ANCONA, del 10/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto ed in diritto.

Con ordinanza del 10.10.2012, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona
rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da MARZIALI
Sandro, mancando una prospettiva di lavoro e rilevando in senso negativo la natura,
il numero e l’epoca dei precedenti e delle pendenze; veniva invece accolta l’istanza

Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato pel
tramite del difensore, deducendo difetto di motivazione: Marziali avrebbe solo
precedenti per omesso versamento di ritenute, avrebbe in corso processi per
danneggiamento, lesioni, minacce e insolvenza fraudolenta , laddove i fatti per cui fu
condannato risalgono ad un unico biennio 2008/2009; inoltre andava maggiormente
valorizzata la relazione dei carabinieri secondo cui dopo questi ultimi fatti, il prevenuto
tenne una regolare condotta.

Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati. Il tribunale ha
correttamente argomentato sulla mancanza dei presupposti per ammettere il prevenuto
all’affidamento in prova, insistendo particolarmente sulla mancanza di una prospettiva
di lavoro, senza incorrere in alcuna forzatura; ha peraltro ritenuto, anche nell’ottica di
una gradazione delle misure alternative alla detenzione, che il medesimo poteva essere
ammesso alla misura della detenzione domiciliare. Tale modus opinandi è
assolutamente corretto e non si espone alle censure avanzate dal ricorrente .

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 12 Novembre 2013.

di detenzione domiciliare con prescrizioni.

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